Sentenza 87/1994 (ECLI:IT:COST:1994:87)
Massima numero 20476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
07/03/1994; Decisione del
07/03/1994
Deposito del 15/03/1994; Pubblicazione in G. U. 23/03/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 87/94. REATO IN GENERE - EVASIONE - RITENUTA INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE PREVISTA IN CASO DI RAVVEDIMENTO ATTUOSO DELL'EVASO, ALL'IMPUTATO AGLI ARRESTI DOMICILIARI RIENTRATO PRIMA DELLA CONDANNA NEL 'LOCUS CUSTODIAE' - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - SOPRAVVENUTA DEFINITIVA PRONUNCIA DELLA GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA' IN SENSO CONTRARIO ALL'ASSUNTO INTERPRETATIVO DEL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 87/94. REATO IN GENERE - EVASIONE - RITENUTA INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE PREVISTA IN CASO DI RAVVEDIMENTO ATTUOSO DELL'EVASO, ALL'IMPUTATO AGLI ARRESTI DOMICILIARI RIENTRATO PRIMA DELLA CONDANNA NEL 'LOCUS CUSTODIAE' - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - SOPRAVVENUTA DEFINITIVA PRONUNCIA DELLA GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA' IN SENSO CONTRARIO ALL'ASSUNTO INTERPRETATIVO DEL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Riguardo al reato di evasione previsto dall'art. 385 cod. pen., con sentenza n. 11343 del 10 dicembre 1993, la Corte di cassazione a sezioni unite, risolvendo un contrasto insorto nella precedente giurisprudenza, ha definitivamente stabilito che la diminuente prevista dal quarto comma del citato articolo, nel caso in cui "l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna", si applica anche nell'ipotesi di arresti domiciliari (art. 385, terzo comma) quando l'imputato allontanatosi dal 'locus custodiae' vi sia successivamente rientrato. Viene quindi meno la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in base al contrario assunto, in riferimento al principio di eguaglianza, prima della richiamata sentenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 385, quarto comma, cod. pen. 'in parte qua'). red.: S.P.
Riguardo al reato di evasione previsto dall'art. 385 cod. pen., con sentenza n. 11343 del 10 dicembre 1993, la Corte di cassazione a sezioni unite, risolvendo un contrasto insorto nella precedente giurisprudenza, ha definitivamente stabilito che la diminuente prevista dal quarto comma del citato articolo, nel caso in cui "l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna", si applica anche nell'ipotesi di arresti domiciliari (art. 385, terzo comma) quando l'imputato allontanatosi dal 'locus custodiae' vi sia successivamente rientrato. Viene quindi meno la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in base al contrario assunto, in riferimento al principio di eguaglianza, prima della richiamata sentenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 385, quarto comma, cod. pen. 'in parte qua'). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte