Sentenza 88/1994 (ECLI:IT:COST:1994:88)
Massima numero 20478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
07/03/1994; Decisione del
07/03/1994
Deposito del 15/03/1994; Pubblicazione in G. U. 23/03/1994
Massime associate alla pronuncia:
20477
Titolo
SENT. 88/94 B. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER DESCRIZIONE DEL FATTO DIVERSAMENTE DA COME PROSPETTATO NELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - RITENUTA PRECLUSIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER GLI EFFETTI VARIAMENTE DISTORSIVI (SULLE DETERMINAZIONI DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO E SULL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE) DELLA ERRONEA DESCRIZIONE DEL FATTO - QUESTIONE BASATA SU INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA IN SENSO CONTRARIO A PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E ALLA PREVALENTE GIURISPRUDENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 88/94 B. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER DESCRIZIONE DEL FATTO DIVERSAMENTE DA COME PROSPETTATO NELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - RITENUTA PRECLUSIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER GLI EFFETTI VARIAMENTE DISTORSIVI (SULLE DETERMINAZIONI DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO E SULL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE) DELLA ERRONEA DESCRIZIONE DEL FATTO - QUESTIONE BASATA SU INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA IN SENSO CONTRARIO A PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E ALLA PREVALENTE GIURISPRUDENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Il vigente sistema del processo penale e' basato sulla necessaria correlazione tra accusa e sentenza, posta non solo a tutela del diritto di difesa dell'imputato ed a garanzia del contraddittorio, ma anche al fine del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale, dal che si desume che la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti e' una esigenza presente in ogni fase processuale e quindi anche nell'udienza preliminare. L'impugnato art. 424 c.p.p., pertanto, va inteso nel senso che, all'esito dell'udienza preliminare, al giudice non sia precluso che mediante un proprio provvedimento possa sollecitare il P.M. ad apportare le opportune modifiche all'imputazione quando emergono fatti diversi da quelli contestati, essendo indifferente che detta interpretazione, conforme a Costituzione, si basi - come ritenuto dalla giurisprudenza di merito - sull'applicazione analogica della previsione dell'art. 521, secondo comma, riguardo al dibattimento o - come avallato dalla Corte di Cassazione - sull'interpretazione estensiva dell'art. 423. Tale facolta', inoltre, puo' essere esercitata anche dopo la chiusura della discussione, purche' nel corso dell'udienza, cioe' prima della pronuncia dei provvedimenti sul merito della ' rei iudicandae'. Vengono quindi meno - in quanto basate sulla interpretazione della norma indubbiata che la Corte respinge - le formulate censure di incostituzionalita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 Cost., dell'art. 424 cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
Il vigente sistema del processo penale e' basato sulla necessaria correlazione tra accusa e sentenza, posta non solo a tutela del diritto di difesa dell'imputato ed a garanzia del contraddittorio, ma anche al fine del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale, dal che si desume che la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti e' una esigenza presente in ogni fase processuale e quindi anche nell'udienza preliminare. L'impugnato art. 424 c.p.p., pertanto, va inteso nel senso che, all'esito dell'udienza preliminare, al giudice non sia precluso che mediante un proprio provvedimento possa sollecitare il P.M. ad apportare le opportune modifiche all'imputazione quando emergono fatti diversi da quelli contestati, essendo indifferente che detta interpretazione, conforme a Costituzione, si basi - come ritenuto dalla giurisprudenza di merito - sull'applicazione analogica della previsione dell'art. 521, secondo comma, riguardo al dibattimento o - come avallato dalla Corte di Cassazione - sull'interpretazione estensiva dell'art. 423. Tale facolta', inoltre, puo' essere esercitata anche dopo la chiusura della discussione, purche' nel corso dell'udienza, cioe' prima della pronuncia dei provvedimenti sul merito della ' rei iudicandae'. Vengono quindi meno - in quanto basate sulla interpretazione della norma indubbiata che la Corte respinge - le formulate censure di incostituzionalita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 Cost., dell'art. 424 cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte