Sentenza 90/1994 (ECLI:IT:COST:1994:90)
Massima numero 20227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  07/03/1994;  Decisione del  07/03/1994
Deposito del 15/03/1994; Pubblicazione in G. U. 23/03/1994
Massime associate alla pronuncia:  20228  20229


Titolo
SENT. 90/94 A. SERVIZI ANTINCENDI - SERVIZI DI VIGILANZA A PAGAMENTO - OBBLIGO, PER I TITOLARI DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, DI RICHIEDERLI AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, CON ASSOGGETTAMENTO ALLE RELATIVE TARIFFE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'obbligo, per i titolari di locali di pubblico spettacolo, di richiedere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco i servizi di vigilanza a pagamento, costituisce il corollario naturale del monopolio pubblico del servizio antincendi (cosi' come risultante dall'art. 1, l. n. 1570 del 1941, e dagli artt. 1 e segg., l. n. 469 del 1961); percio', una volta riconosciuta - come ha fatto, nel caso di specie, il giudice 'a quo' - la legittimita' costituzionale di tale monopolio, la sollevata questione di costituzionalita' dell'obbligo suddetto viene ad esorbitare dai limiti di applicabilita' dell'art. 41 Cost.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 41 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, lett. b), l. 26 luglio 1965, n. 966). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte