Sentenza 240/2021 (ECLI:IT:COST:2021:240)
Massima numero 44423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
11/11/2021; Decisione del
11/11/2021
Deposito del 07/12/2021; Pubblicazione in G. U. 09/12/2021
Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - In genere - Accertamento della rilevanza, della sussistenza dei presupposti del giudizio a quo e delle condizioni dell'azione - Spettanza al giudice rimettente - Controllo della Corte costituzionale limitato ai casi di carenza argomentativa e manifesta implausibilità. (Classif. 112001).
Giudizio costituzionale in via incidentale - In genere - Accertamento della rilevanza, della sussistenza dei presupposti del giudizio a quo e delle condizioni dell'azione - Spettanza al giudice rimettente - Controllo della Corte costituzionale limitato ai casi di carenza argomentativa e manifesta implausibilità. (Classif. 112001).
Testo
Alla luce dell'autonomia tra giudizio incidentale di legittimità costituzionale e giudizio principale, spetta al rimettente stabilire la sussistenza dei presupposti del giudizio a quo e le condizioni dell'azione - quali l'interesse ad agire -, nonché accertare il nesso di rilevanza che deve avvincere i due giudizi, a meno che le sue valutazioni non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti, ovvero la motivazione della loro esistenza sia manifestamente implausibile. Il controllo della Corte costituzionale va limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il remittente sia chiamato a decidere. (Precedenti: S. 181/2021 - mass. 44168; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 15/2021 - mass. 43567; S. 267/2020 - mass. 43082; S. 224/2020 - mass. 42752; S. 99/2018 - mass. 41223; S. 35/2017 - mass. 39594; S. 193/2015 - mass. 38552; S. 110/2015 - mass. 38411; S. 1/2014 - mass. 37582; S. 263/1994 - mass. 21024).
Alla luce dell'autonomia tra giudizio incidentale di legittimità costituzionale e giudizio principale, spetta al rimettente stabilire la sussistenza dei presupposti del giudizio a quo e le condizioni dell'azione - quali l'interesse ad agire -, nonché accertare il nesso di rilevanza che deve avvincere i due giudizi, a meno che le sue valutazioni non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti, ovvero la motivazione della loro esistenza sia manifestamente implausibile. Il controllo della Corte costituzionale va limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il remittente sia chiamato a decidere. (Precedenti: S. 181/2021 - mass. 44168; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 15/2021 - mass. 43567; S. 267/2020 - mass. 43082; S. 224/2020 - mass. 42752; S. 99/2018 - mass. 41223; S. 35/2017 - mass. 39594; S. 193/2015 - mass. 38552; S. 110/2015 - mass. 38411; S. 1/2014 - mass. 37582; S. 263/1994 - mass. 21024).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte