Sentenza 96/1994 (ECLI:IT:COST:1994:96)
Massima numero 20480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  10/03/1994;  Decisione del  10/03/1994
Deposito del 24/03/1994; Pubblicazione in G. U. 30/03/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 96/94 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INQUINAMENTO - TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI - PREVISIONE, IN LEGGE REGIONALE, IN CONTRASTO CON PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGISLAZIONE STATALE, DELLA POSSIBILITA' DI EFFETTUARLO SENZA AUTORIZZAZIONE - VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.

Testo
Il sistema delineato dal legislatore statale per il trasporto dei rifiuti speciali per conto terzi, effettuato da chi non sia gia' autorizzato per compiere altre fasi dello smaltimento, implica il controllo preventivo dei soggetti rispetto allo svolgimento del trasporto, controllo che puo' avvenire mediante l'autorizzazione prevista dall'art. 6, lett. d), del d.P.R. n. 915 del 1982, o con l'iscrizione all'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi (art. 10 del decreto-legge n. 361 del 1987). La necessita' di autorizzazione per le attivita' di smaltimento dei rifiuti, incluso il trasporto dei rifiuti speciali per conto terzi, e' dunque posta dal legislatore statale, in stretta correlazione con l'esigenza di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia (in particolare alla direttiva 15 luglio 1975, n. 75/442), come principio fondamentale al quale la legislazione regionale deve attenersi. Percio' gli artt. 5, primo comma, lett. e), numero 2, e 30 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 5 e 29 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, nella parte in cui non includono il trasporto per conto terzi di rifiuti speciali tra le attivita' soggette ad autorizzazione regionale, limitandosi a prescrivere che i privati che effettuano tale operazione siano provvisti di una bolletta di accompagnamento, si discostano dai principi fondamentali della legislazione statale, e vanno quindi dichiarati illegittimi per violazione dell'art. 116 Cost.. Gli altri profili di incostituzionalita' dedotti, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. (interferenza nella riserva di legge statale in materia penale) e all'art. 3 Cost. (ingiustificato privilegio per gli autotrasportatori di rifiuti speciali operanti nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia) restano assorbiti. - Riguardo ai richiamati principi della legislazione statale in materia, v. S. nn. 306/1992 e 192/1987. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte