Sentenza 97/1994 (ECLI:IT:COST:1994:97)
Massima numero 20251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
10/03/1994; Decisione del
10/03/1994
Deposito del 24/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 97/94. TRIBUTI IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - PRESENTAZIONE TEMPESTIVA AD UFFICIO INCOMPETENTE E TRASMISSIONE, DA PARTE DI QUEST'ULTIMO, ALL'UFFICIO COMPETENTE OLTRE UN MESE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE - REGIME SANZIONATORIO - APPLICABILITA' DI SANZIONI IDENTICHE A QUELLE COMMINATE IN CASO DI DICHIARAZIONE OMESSA O ULTRATARDIVA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA DELL'EQUIPARAZIONE, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE ALL'EFFETTIVA ENTITA' DELLA VIOLAZIONE - NECESSITA' DI UNA COMPLESSIVA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUTARIO DA PARTE DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 97/94. TRIBUTI IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - PRESENTAZIONE TEMPESTIVA AD UFFICIO INCOMPETENTE E TRASMISSIONE, DA PARTE DI QUEST'ULTIMO, ALL'UFFICIO COMPETENTE OLTRE UN MESE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE - REGIME SANZIONATORIO - APPLICABILITA' DI SANZIONI IDENTICHE A QUELLE COMMINATE IN CASO DI DICHIARAZIONE OMESSA O ULTRATARDIVA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA DELL'EQUIPARAZIONE, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE ALL'EFFETTIVA ENTITA' DELLA VIOLAZIONE - NECESSITA' DI UNA COMPLESSIVA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUTARIO DA PARTE DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Il denunciato assoggettamento del sostituto d'imposta ad identica sanzione tributaria sia nel caso di dichiarazione omessa o ultratardiva, sia nel diverso caso di dichiarazione presentata tempestivamente ad ufficio incompetente e da questo trasmessa a quello competente dopo la scadenza del termine, costituisce una delle incongruenze e disarmonie del regime sanzionatorio tributario, delle quali la Corte - in precedenti pronunce di inammissibilita' - ha auspicato il superamento mediante una complessiva revisione del sistema da parte del legislatore, cui spetta il compito di commisurare le sanzioni all'effettiva entita' soggettiva ed oggettiva delle violazioni. Percio', non essendo tale revisione fino ad oggi intervenuta, e trattandosi tuttavia, nel caso di specie, di un incidente di costituzionalita' promosso con ordinanza anteriore alle suddette pronunce (pur se pervenuta alla Corte in epoca successiva), anche l'attuale questione deve, per tale ragione, essere dichiarata, allo stato, inammissibile. (Questione concernente l'art. 47 - in relazione agli artt. 9, penultimo comma, e 12, comma quarto - del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., ed in relazione all'art. 10, n. 11, L. n. 825 del 1971). - Su questione identica, v. S. n. 82/1989; v., altresi', S. n. 83/1989, O. n. 212/1989, S. n. 103/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Il denunciato assoggettamento del sostituto d'imposta ad identica sanzione tributaria sia nel caso di dichiarazione omessa o ultratardiva, sia nel diverso caso di dichiarazione presentata tempestivamente ad ufficio incompetente e da questo trasmessa a quello competente dopo la scadenza del termine, costituisce una delle incongruenze e disarmonie del regime sanzionatorio tributario, delle quali la Corte - in precedenti pronunce di inammissibilita' - ha auspicato il superamento mediante una complessiva revisione del sistema da parte del legislatore, cui spetta il compito di commisurare le sanzioni all'effettiva entita' soggettiva ed oggettiva delle violazioni. Percio', non essendo tale revisione fino ad oggi intervenuta, e trattandosi tuttavia, nel caso di specie, di un incidente di costituzionalita' promosso con ordinanza anteriore alle suddette pronunce (pur se pervenuta alla Corte in epoca successiva), anche l'attuale questione deve, per tale ragione, essere dichiarata, allo stato, inammissibile. (Questione concernente l'art. 47 - in relazione agli artt. 9, penultimo comma, e 12, comma quarto - del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., ed in relazione all'art. 10, n. 11, L. n. 825 del 1971). - Su questione identica, v. S. n. 82/1989; v., altresi', S. n. 83/1989, O. n. 212/1989, S. n. 103/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 10