Sentenza 98/1994 (ECLI:IT:COST:1994:98)
Massima numero 20484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
10/03/1994; Decisione del
10/03/1994
Deposito del 24/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Titolo
SENT. 98/94 D. PROCESSO PENALE - CONTESTATA PRECLUSIONE, IN ESITO AL GIUDIZIO ABBREVIATO, IN CASO DI APPELLO DELL'IMPUTATO AVVERSO LA SENTENZA DI CONDANNA, DI APPELLO INCIDENTALE DEL PUBBLICO MINISTERO - NON SPETTANZA ALLA CORTE, UNA VOLTA ESCLUSA LA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA IMPUGNATA, DEL DOVERE DI PRENDERE POSIZIONE SULL'ASSUNTO INTERPRETATIVO SECONDO CUI LA PRECLUSIONE DELL'APPELLO INCIDENTALE DISCENDE DALLA PRECLUSIONE DELL'APPELLO PRINCIPALE.
SENT. 98/94 D. PROCESSO PENALE - CONTESTATA PRECLUSIONE, IN ESITO AL GIUDIZIO ABBREVIATO, IN CASO DI APPELLO DELL'IMPUTATO AVVERSO LA SENTENZA DI CONDANNA, DI APPELLO INCIDENTALE DEL PUBBLICO MINISTERO - NON SPETTANZA ALLA CORTE, UNA VOLTA ESCLUSA LA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA IMPUGNATA, DEL DOVERE DI PRENDERE POSIZIONE SULL'ASSUNTO INTERPRETATIVO SECONDO CUI LA PRECLUSIONE DELL'APPELLO INCIDENTALE DISCENDE DALLA PRECLUSIONE DELL'APPELLO PRINCIPALE.
Testo
Una volta escluso che gli artt. 443 e 595 cod. proc. pen. - nella parte in cui, secondo l'interpretazione accolta dall'autorita' rimettente, non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna - violino gli invocati precetti degli artt. 3 e 112 Cost., non spetta alla Corte stabilire, non ponendosi al riguardo problemi di costituzionalita', se l'assunto del giudice 'a quo' - in cio' confortato da parte della giurisprudenza - per cui la contestata preclusione dell'appello incidentale si fa discendere dalla preclusione (ex art. 443, terzo comma, cod. proc. pen.) dell'appello principale, sia o no esatto. V. massima precedente. red.: E.M. rev.: S.P.
Una volta escluso che gli artt. 443 e 595 cod. proc. pen. - nella parte in cui, secondo l'interpretazione accolta dall'autorita' rimettente, non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna - violino gli invocati precetti degli artt. 3 e 112 Cost., non spetta alla Corte stabilire, non ponendosi al riguardo problemi di costituzionalita', se l'assunto del giudice 'a quo' - in cio' confortato da parte della giurisprudenza - per cui la contestata preclusione dell'appello incidentale si fa discendere dalla preclusione (ex art. 443, terzo comma, cod. proc. pen.) dell'appello principale, sia o no esatto. V. massima precedente. red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte