Sentenza 98/1994 (ECLI:IT:COST:1994:98)
Massima numero 20484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  10/03/1994;  Decisione del  10/03/1994
Deposito del 24/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20481  20482  20483


Titolo
SENT. 98/94 D. PROCESSO PENALE - CONTESTATA PRECLUSIONE, IN ESITO AL GIUDIZIO ABBREVIATO, IN CASO DI APPELLO DELL'IMPUTATO AVVERSO LA SENTENZA DI CONDANNA, DI APPELLO INCIDENTALE DEL PUBBLICO MINISTERO - NON SPETTANZA ALLA CORTE, UNA VOLTA ESCLUSA LA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA IMPUGNATA, DEL DOVERE DI PRENDERE POSIZIONE SULL'ASSUNTO INTERPRETATIVO SECONDO CUI LA PRECLUSIONE DELL'APPELLO INCIDENTALE DISCENDE DALLA PRECLUSIONE DELL'APPELLO PRINCIPALE.

Testo
Una volta escluso che gli artt. 443 e 595 cod. proc. pen. - nella parte in cui, secondo l'interpretazione accolta dall'autorita' rimettente, non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna - violino gli invocati precetti degli artt. 3 e 112 Cost., non spetta alla Corte stabilire, non ponendosi al riguardo problemi di costituzionalita', se l'assunto del giudice 'a quo' - in cio' confortato da parte della giurisprudenza - per cui la contestata preclusione dell'appello incidentale si fa discendere dalla preclusione (ex art. 443, terzo comma, cod. proc. pen.) dell'appello principale, sia o no esatto. V. massima precedente. red.: E.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte