Sentenza 99/1994 (ECLI:IT:COST:1994:99)
Massima numero 20493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
10/03/1994; Decisione del
10/03/1994
Deposito del 24/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 99/94. REATI TRIBUTARI - VIOLAZIONI DELLE NORME SULL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE DEGLI SPIRITI - RITENUTA CONFIGURABILITA', OLTRE AL REATO DI FABBRICAZIONE CLANDESTINA DEGLI SPIRITI, DI UN AUTONOMO REATO DI DETENZIONE DI APPARECCHIATURE E DI MATERIE ALCOOLICHE - ASSERITA INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE, 'QUOAD POENAM', DEL SECONDO AL PRIMO - QUESTIONE BASATA SU NON PIU' CONDIVISIBILE INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA.
SENT. 99/94. REATI TRIBUTARI - VIOLAZIONI DELLE NORME SULL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE DEGLI SPIRITI - RITENUTA CONFIGURABILITA', OLTRE AL REATO DI FABBRICAZIONE CLANDESTINA DEGLI SPIRITI, DI UN AUTONOMO REATO DI DETENZIONE DI APPARECCHIATURE E DI MATERIE ALCOOLICHE - ASSERITA INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE, 'QUOAD POENAM', DEL SECONDO AL PRIMO - QUESTIONE BASATA SU NON PIU' CONDIVISIBILE INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA.
Testo
Riguardo all'art. 37, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti (d.m. 8 luglio 1924) - il quale stabilisce che la fabbricazione clandestina degli spiriti, prevista e punita dal primo comma, "e' provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale o in locali annessi o attigui, dell'apparecchio di distillazione e di materie alcooliche" - in seguito ai piu' recenti orientamenti delineatisi nella giurisprudenza e ribaditi anche dalla Cassazione (Cass. pen., Sez. III, 7 dicembre 1990, n. 3282), non sembra alla Corte di poter piu' condividere - anche se accolta in una sua precedente pronuncia (sent. n. 62 del 1967) - l'interpretazione secondo cui il primo e il terzo comma dell'art. 37 configurerebbero due distinti reati (di fabbricazione il primo e di detenzione il secondo) ma di dover invece aderire a quella - maggiormente conforme al significato della disposizione - secondo la quale si e' in presenza di un'unica figura di reato, quella di fabbricazione clandestina prevista dal primo comma, mentre il terzo comma pone soltanto una presunzione di prova della fabbricazione, peraltro non qualificabile come presunzione 'iuris et de iure' - non consentita in materia penale - non risultando alcun elemento da cui possa arguirsi che sia precluso all'imputato di fornire la prova contraria. Cade quindi - in quanto basata sulla interpretazione della norma impugnata che la Corte respinge - la censura di ingiustificatezza della equiparazione 'quoad poenam' delle due supposte ipotesi di reato. Mentre va ricordato che la obsoleta disciplina in questione dovra' comunque essere aggiornata nell'ambito della delega accordata al Governo, per il riordino del settore, con l'art. 1, quarto comma, della legge 29 ottobre 1993, n. 427. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 37, terzo comma, del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti emanato con d.m. 8 luglio 1924). - V. S. n. 62/1967, gia' citata nel testo. red.: S.P.
Riguardo all'art. 37, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti (d.m. 8 luglio 1924) - il quale stabilisce che la fabbricazione clandestina degli spiriti, prevista e punita dal primo comma, "e' provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale o in locali annessi o attigui, dell'apparecchio di distillazione e di materie alcooliche" - in seguito ai piu' recenti orientamenti delineatisi nella giurisprudenza e ribaditi anche dalla Cassazione (Cass. pen., Sez. III, 7 dicembre 1990, n. 3282), non sembra alla Corte di poter piu' condividere - anche se accolta in una sua precedente pronuncia (sent. n. 62 del 1967) - l'interpretazione secondo cui il primo e il terzo comma dell'art. 37 configurerebbero due distinti reati (di fabbricazione il primo e di detenzione il secondo) ma di dover invece aderire a quella - maggiormente conforme al significato della disposizione - secondo la quale si e' in presenza di un'unica figura di reato, quella di fabbricazione clandestina prevista dal primo comma, mentre il terzo comma pone soltanto una presunzione di prova della fabbricazione, peraltro non qualificabile come presunzione 'iuris et de iure' - non consentita in materia penale - non risultando alcun elemento da cui possa arguirsi che sia precluso all'imputato di fornire la prova contraria. Cade quindi - in quanto basata sulla interpretazione della norma impugnata che la Corte respinge - la censura di ingiustificatezza della equiparazione 'quoad poenam' delle due supposte ipotesi di reato. Mentre va ricordato che la obsoleta disciplina in questione dovra' comunque essere aggiornata nell'ambito della delega accordata al Governo, per il riordino del settore, con l'art. 1, quarto comma, della legge 29 ottobre 1993, n. 427. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 37, terzo comma, del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti emanato con d.m. 8 luglio 1924). - V. S. n. 62/1967, gia' citata nel testo. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte