Sentenza 100/1994 (ECLI:IT:COST:1994:100)
Massima numero 20460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  10/03/1994;  Decisione del  10/03/1994
Deposito del 24/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 100/94. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - EDILIZIA E URBANISTICA - REALIZZAZIONE DI PERTINENZE AL SERVIZIO DI EDIFICI ESISTENTI E OCCUPAZIONI DI SUOLO MEDIANTE DEPOSITO DI MATERIALE O MEDIANTE ESPOSIZIONE DI MERCI A CIELO LIBERO - PREVISIONE, NELLA LEGGE REGIONALE, DELL'OBBLIGO DI MUNIRSI DELL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA, ANCHE IN PRESENZA DI VINCOLO PAESISTICO O DI INTERESSE STORICO O IN CASO DI NON CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI - ASSERITA DIFFORMITA' RISPETTO ALLE STATUIZIONI DELLA LEGGE STATALE, SUL PRESUPPOSTO CHE QUESTA, NELLE SUDDETTE IPOTESI, RICHIEDA UN PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - INESATTEZZA DELLE PREMESSE INTERPRETATIVE DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La censura di incostituzionalita' degli artt. 72, lett. b) ed f), e 78 legge Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, nella parte in cui prevedono l'autorizzazione, e non la concessione, per la realizzazione di pertinenze al servizio di edifici esistenti e per le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o mediante esposizione di merci a cielo libero, anche in presenza di vincolo paesistico o di interesse storico o in caso di non conformita' alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, va respinta in quanto avanzata sull'erroneo presupposto di una difformita' rispetto alla legge statale e senza, quindi, che sussista la asserita conseguente depenalizzazione in violazione del principio della riserva di legge statale in materia penale. A norma dell'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9 (conv. in legge, con modificazioni, con la legge 25 marzo 1982 n. 94) tra gli interventi soggetti ad autorizzazione sono infatti compresi, oltre ai lavori di recupero abitativo di edifici preesistenti che comportano interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, anche "le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici gia' esistenti" (secondo comma, lett. a)) e "le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero" (secondo comma, lett. b)), sul presupposto, in ogni caso, (secondo un principio applicabile anche con riferimento all'adozione di un provvedimento di concessione) che le opere siano conformi agli strumenti urbanistici. Per tutti i suddetti interventi, nel caso in cui le opere insistano in aree sottoposte a vincoli paesistici o d'interesse storico, e' prevista, senza che muti il tipo di provvedimento e venga richiesta - come erroneamente ritenuto dal giudice 'a quo' - la concessione anziche' l'autorizzazione, l'esclusione del silenzio-assenzo da parte del sindaco che non provveda nel termine previsto dall'art. 48 della legge n. 457 del 1978; e' infatti necessario, per soddisfare l'esigenza di accertare che gli interessi protetti da tali vincoli siano stati valutati nella sede competente, un esplicito provvedimento di autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25 e 3 Cost., degli artt. 72, lett. b) ed f), e 78 legge Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52). red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte