Ordinanza 102/1994 (ECLI:IT:COST:1994:102)
Massima numero 20686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
10/03/1994; Decisione del
10/03/1994
Deposito del 24/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 102/94. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - NORME CONCERNENTI IL CONTROLLO SULLA COSTITUZIONE DELLE PARTI E IL REGIME DI INVALIDITA' DERIVANTE DALLA LORO VIOLAZIONE - RITENUTA PRECLUSIONE, PER EFFETTO VINCOLANTE DI SENTENZA DELLA CASSAZIONE INTERVENUTA NEL CORSO DEL PROCESSO 'A QUO', DELLA VERIFICABILITA', DA PARTE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO, DELLA REGOLARE COSTITUZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO DI UDIENZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DELLE PARTI CON INDEBITA MENOMAZIONE DEI POTERI DEL GIUDICE - QUESTIONE FORMULATA IN BASE AD ERRATA INTERPRETAZIONE DEL 'DECISUM' DELLA CORTE SUPREMA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 102/94. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - NORME CONCERNENTI IL CONTROLLO SULLA COSTITUZIONE DELLE PARTI E IL REGIME DI INVALIDITA' DERIVANTE DALLA LORO VIOLAZIONE - RITENUTA PRECLUSIONE, PER EFFETTO VINCOLANTE DI SENTENZA DELLA CASSAZIONE INTERVENUTA NEL CORSO DEL PROCESSO 'A QUO', DELLA VERIFICABILITA', DA PARTE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO, DELLA REGOLARE COSTITUZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO DI UDIENZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DELLE PARTI CON INDEBITA MENOMAZIONE DEI POTERI DEL GIUDICE - QUESTIONE FORMULATA IN BASE AD ERRATA INTERPRETAZIONE DEL 'DECISUM' DELLA CORTE SUPREMA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Pretore di Torino -in seguito alla sentenza con cui la Corte di cassazione, su ricorso del Procuratore generale, aveva annullato, giudicandolo abnorme, il precedente provvedimento con cui il pretore aveva dichiarato la nullita' della delega delle funzioni di polizia giudiziaria, da parte dello stesso Procuratore generale ad un ufficiale di polizia giudiziaria- nei confronti delle norme degli artt. 484, primo comma, 178, lett. b) e 180 cod. proc. pen. concernenti, per un verso, la disciplina del controllo sulla costituzione delle parti, e, per un altro verso, il regime di invalidita' derivante dalla violazione delle norme regolanti detta costituzione, si basa su una errata interpretazione del 'decisum' della Suprema Corte. E' infatti senz'altro da escludere -contrariamente a quanto asserito dal giudice 'a quo'- che tale sentenza, -peraltro pronunciata in riferimento all'art. 72 dell'ordinamento giudiziario- nella sua efficacia vincolante, gli imponesse di intendere le norme suddette nel senso che esse avrebbero precluso la verificabilita', da parte del giudice del dibattimento, della regolare costituzione del pubblico ministero di udienza. Le disposizioni denunciate, di conseguenza, risultano del tutto impropriamente coinvolte nel giudizio di legittimita'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 76, in relazione all'art. 2, n. 3, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, degli artt. 484, primo comma, 178, lett. b), e 180 cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Pretore di Torino -in seguito alla sentenza con cui la Corte di cassazione, su ricorso del Procuratore generale, aveva annullato, giudicandolo abnorme, il precedente provvedimento con cui il pretore aveva dichiarato la nullita' della delega delle funzioni di polizia giudiziaria, da parte dello stesso Procuratore generale ad un ufficiale di polizia giudiziaria- nei confronti delle norme degli artt. 484, primo comma, 178, lett. b) e 180 cod. proc. pen. concernenti, per un verso, la disciplina del controllo sulla costituzione delle parti, e, per un altro verso, il regime di invalidita' derivante dalla violazione delle norme regolanti detta costituzione, si basa su una errata interpretazione del 'decisum' della Suprema Corte. E' infatti senz'altro da escludere -contrariamente a quanto asserito dal giudice 'a quo'- che tale sentenza, -peraltro pronunciata in riferimento all'art. 72 dell'ordinamento giudiziario- nella sua efficacia vincolante, gli imponesse di intendere le norme suddette nel senso che esse avrebbero precluso la verificabilita', da parte del giudice del dibattimento, della regolare costituzione del pubblico ministero di udienza. Le disposizioni denunciate, di conseguenza, risultano del tutto impropriamente coinvolte nel giudizio di legittimita'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 76, in relazione all'art. 2, n. 3, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, degli artt. 484, primo comma, 178, lett. b), e 180 cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 3