Ordinanza 103/1994 (ECLI:IT:COST:1994:103)
Massima numero 20792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  10/03/1994;  Decisione del  10/03/1994
Deposito del 24/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 103/94. REATI TRIBUTARI - CONDONO TRIBUTARIO PREVISTO DA LEGGE N. 431 DEL 1991 - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELATIVE DICHIARAZIONI E ISTANZE, EX LEGGE N. 75 DEL 1993, APPROVATA PERALTRO SENZA LA MAGGIORANZA DI DUE TERZI RITENUTA NECESSARIA IN BASE ALL'ASSUNTO CHE ESSA AVREBBE OPERATO UNA 'REVIVISCENZA' DELL'AMNISTIA DI CUI AL D.P.R. N. 23 DEL 1992 - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRECETTO COSTITUZIONALE CHE PER LE LEGGI CHE CONCEDONO AMNISTIE RICHIEDE TALE MAGGIORANZA - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA SU CUI LA CENSURA SI BASA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
La legge n. 75 del 1993, essendosi limitata a regolare, all'art. 3, primo e secondo comma, la riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni e delle istanze ai fini dell'applicazione del condono tributario previsto dalla legge n. 413 del 1991, ha investito soltanto la disciplina della condizione pregiudiziale indicata dal d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, per la concessione dell'amnistia per i reati tributari commessi fino al 30 settembre 1991 - condizione costituita dalla definizione agevolata delle controversie tributarie - ma non ha assunto la natura di legge di amnistia ai sensi dell'art. 79 Cost., non avendo formulato alcuna disposizione innovativa relativamente ai reati ai quali, ai sensi del d.P.R. n. 23 del 1992, puo' applicarsi la misura di clemenza. Va quindi respinta la censura di violazione dell'art. 79 Cost., modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 1992, avanzata in base al contrario assunto che la legge n. 75 del 1993, avendo operato una "reviviscenza" dell'amnistia prevista dal d.P.R. n. 23 del 1992, avrebbe richiesto per l'approvazione di ogni articolo e per la votazione finale, la maggioranza di due terzi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 79 Cost., della legge 24 marzo 1993, n. 75). - Sulla competenza del giudice ordinario riguardo alla valutazione degli effetti derivanti in concreto, in sede penale, dalla presentazione delle dichiarazioni e delle istanze per la definizione agevolata delle controversie tributarie, O. n. 452/1993. Red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 79

Altri parametri e norme interposte