Ordinanza 104/1994 (ECLI:IT:COST:1994:104)
Massima numero 20688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
10/03/1994; Decisione del
10/03/1994
Deposito del 24/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 104/94. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI (NELLA SPECIE: RENDITA INAIL PER MALATTIA PROFESSIONALE) - RITARDATO PAGAMENTO - MANCATA PREVISIONE DELL'INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNO (INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE) - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - CARENZA DI PREGIUDIZIALITA' DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 104/94. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI (NELLA SPECIE: RENDITA INAIL PER MALATTIA PROFESSIONALE) - RITARDATO PAGAMENTO - MANCATA PREVISIONE DELL'INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNO (INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE) - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - CARENZA DI PREGIUDIZIALITA' DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto, secondo la giurisprudenza della Cassazione, alla quale anche la Corte costituzionale si e' uniformata, la norma impugnata non e' applicabile quando -come nel caso- la fattispecie del ritardo del pagamento della prestazione previdenziale si e' formata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1991, non rilevando in contrario che la mora -come anche nella specie e' avvenuto- si sia protratta anche dopo tale data. - In questo senso S. n. 394/1992 e O. nn. 410/1992, 411/1992, 424/1992, 74/1993 e 161/1993. Cfr. anche Cassazione, S. nn. 10134/1993 e 11807/1993. red.: E.M. rev.: S.P.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto, secondo la giurisprudenza della Cassazione, alla quale anche la Corte costituzionale si e' uniformata, la norma impugnata non e' applicabile quando -come nel caso- la fattispecie del ritardo del pagamento della prestazione previdenziale si e' formata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1991, non rilevando in contrario che la mora -come anche nella specie e' avvenuto- si sia protratta anche dopo tale data. - In questo senso S. n. 394/1992 e O. nn. 410/1992, 411/1992, 424/1992, 74/1993 e 161/1993. Cfr. anche Cassazione, S. nn. 10134/1993 e 11807/1993. red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte