Sentenza 240/2021 (ECLI:IT:COST:2021:240)
Massima numero 44425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
11/11/2021; Decisione del
11/11/2021
Deposito del 07/12/2021; Pubblicazione in G. U. 09/12/2021
Titolo
Comuni, Province e Città metropolitane - In genere - Identificazione ratione officii tra il Sindaco del Comune capoluogo e il Sindaco della Città metropolitana - Denunciata violazione dei principi di democrazia e di uguaglianza dei cittadini, con particolare riferimento all'uguaglianza del diritto di voto e al sistema delle autonomie locali - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e richiesta di pronuncia manipolativa implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Inammissibilità delle questioni - Sollecito al legislatore affinché l'ente metropolitano funzioni conformemente ai canoni costituzionali. (Classif. 050001).
Comuni, Province e Città metropolitane - In genere - Identificazione ratione officii tra il Sindaco del Comune capoluogo e il Sindaco della Città metropolitana - Denunciata violazione dei principi di democrazia e di uguaglianza dei cittadini, con particolare riferimento all'uguaglianza del diritto di voto e al sistema delle autonomie locali - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e richiesta di pronuncia manipolativa implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Inammissibilità delle questioni - Sollecito al legislatore affinché l'ente metropolitano funzioni conformemente ai canoni costituzionali. (Classif. 050001).
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e richiesta di pronuncia manipolativa implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Catania in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, 2, 3 e 48, 5, 97 e 114 Cost. - degli artt. 13, comma 1, e 14 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, come rispettivamente sostituiti dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 23 del 2018, e dell'art. 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014 che prevedono un meccanismo di identificazione ratione officii tra il sindaco del Comune capoluogo e il sindaco della Città metropolitana. Gli esiti auspicati dall'ordinanza di rimessione - l'elezione diretta del sindaco metropolitano ad opera di tutti i cittadini residenti nel territorio della Città metropolitana e l'estensione alle Città metropolitane del sistema di elezione indiretta del presidente della Provincia - richiedono un intervento manipolativo precluso alla Corte costituzionale, conseguibile solo per effetto di una riforma di sistema rimessa alla discrezionalità del legislatore. Va tuttavia sollecitato un intervento legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell'ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai canoni costituzionali di esercizio dell'attività politico-amministrativa. (Precedenti: S. 146/2021 - mass. 44059; S. 103/2021 - mass. 43908; S. 250/2018 - mass. 40627; S. 168/2018; S. 193/2015; S. 257/2010 - mass. 34853; S. 107/1996).
Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e richiesta di pronuncia manipolativa implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Catania in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, 2, 3 e 48, 5, 97 e 114 Cost. - degli artt. 13, comma 1, e 14 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, come rispettivamente sostituiti dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 23 del 2018, e dell'art. 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014 che prevedono un meccanismo di identificazione ratione officii tra il sindaco del Comune capoluogo e il sindaco della Città metropolitana. Gli esiti auspicati dall'ordinanza di rimessione - l'elezione diretta del sindaco metropolitano ad opera di tutti i cittadini residenti nel territorio della Città metropolitana e l'estensione alle Città metropolitane del sistema di elezione indiretta del presidente della Provincia - richiedono un intervento manipolativo precluso alla Corte costituzionale, conseguibile solo per effetto di una riforma di sistema rimessa alla discrezionalità del legislatore. Va tuttavia sollecitato un intervento legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell'ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai canoni costituzionali di esercizio dell'attività politico-amministrativa. (Precedenti: S. 146/2021 - mass. 44059; S. 103/2021 - mass. 43908; S. 250/2018 - mass. 40627; S. 168/2018; S. 193/2015; S. 257/2010 - mass. 34853; S. 107/1996).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
04/08/2015
n. 15
art. 13
co. 1
legge della Regione siciliana
29/11/2018
n. 23
art. 4
co. 1
legge della Regione siciliana
04/08/2015
n. 15
art. 14
co.
legge della Regione siciliana
29/11/2018
n. 23
art. 4
co. 2
legge
07/04/2014
n. 56
art. 1
co. 19
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 48
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 114
Altri parametri e norme interposte