Sentenza 107/1994 (ECLI:IT:COST:1994:107)
Massima numero 20494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  23/03/1994;  Decisione del  23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20495


Titolo
SENT. 107/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - LIMITI - ORDINANZA DI RIMESSIONE - PARAMETRI CHIARAMENTE ENUNCIATI ANCHE SE NON FORMALMENTE INDICATI - ESAME DELLA QUESTIONE ANCHE ALLA STREGUA DI ESSI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO - ESCLUSIONE.

Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale l'accertamento dei limiti entro cui e' da contenere il giudizio della Corte deve essere compiuto con riguardo al complessivo testo dell'ordinanza di rimessione; sicche' il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato non e' violato quando risulti in modo univoco dalla motivazione quale sia l'oggetto della questione proposta, con riferimento a parametri chiaramente enunciati, anche se non formalmente indicati. - cfr. S. n. 108/1962. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23