Sentenza 107/1994 (ECLI:IT:COST:1994:107)
Massima numero 20495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
23/03/1994; Decisione del
23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Massime associate alla pronuncia:
20494
Titolo
SENT. 107/94 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECADENZA, A SEGUITO DEL VENIR MENO DEL REQUISITO DELLA BUONA CONDOTTA, SENZA GARANZIE DI CONTRADDITTORIO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'INDIPENDENZA DEL GIUDICE, DI PROPORZIONE E ADEGUATEZZA DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI AL CASO CONCRETO E DI INVIOLABILITA' DELLA DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 107/94 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECADENZA, A SEGUITO DEL VENIR MENO DEL REQUISITO DELLA BUONA CONDOTTA, SENZA GARANZIE DI CONTRADDITTORIO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'INDIPENDENZA DEL GIUDICE, DI PROPORZIONE E ADEGUATEZZA DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI AL CASO CONCRETO E DI INVIOLABILITA' DELLA DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, che impone al Ministro delle finanze, su proposta dei competenti capi degli uffici giudiziari, di dichiarare decaduti dall'incarico di componente le commissioni tributarie coloro i quali perdono il requisito della "buona condotta", non assicura al componente medesimo, anche per la mancanza di disciplina legislativa circa i controlli e le relative comunicazioni dei capi degli uffici giudiziari al Ministro delle finanze, ne' una preventiva contestazione ne' un contraddittorio. E poiche' l'una e l'altro costituiscono principio generale avente preciso rilievo costituzionale, soprattutto nell'ipotesi di 'deminutio' di situazioni giuridiche soggettive, l'automatismo della decadenza comporta la surrettizia violazione della garanzia di indipendenza dei giudici speciali tributari (art. 108 Cost.) e dei principi stabiliti dall'art. 3, Cost. - con riguardo alla proporzione e adeguatezza dei provvedimenti sanzionatori al caso concreto - e dall'art. 24 Cost., circa l'inviolabilita' della difesa. Codice speciale esige infatti un minimo di garanzie che il legislatore e' tenuto a soddisfare, tra le quali deve includersi la garanzia del diritto all'ufficio per i componenti degli organi delle giurisdizioni speciali, implicante la possibilita' di sottrarsi alle risultanze emergenti dagli atti di ufficio dell'amministrazione, sia essa l'amministrazione "servente" l'organo di giurisdizione speciale sia essa l'amministrazione di appartenenza del componente. Percio', quantunque sia destinato a rimanere in vigore - in seguito alla riforma adottata con il decreto legislativo n. 545 del 1992 - solo per breve tempo, l'art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in riferimento all'art. 4, lett. c), va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede garanzie di contraddittorio ai fini della declaratoria della decadenza dall'incarico di componente la commissione tributaria, per sopravvenuto difetto della "buona condotta". - Cfr. S. nn. 297/1993, 196/1982, 121/1970, 60/1969, 133/1963 e 108/1962. red.: F.S. rev.: S.P.
L'art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, che impone al Ministro delle finanze, su proposta dei competenti capi degli uffici giudiziari, di dichiarare decaduti dall'incarico di componente le commissioni tributarie coloro i quali perdono il requisito della "buona condotta", non assicura al componente medesimo, anche per la mancanza di disciplina legislativa circa i controlli e le relative comunicazioni dei capi degli uffici giudiziari al Ministro delle finanze, ne' una preventiva contestazione ne' un contraddittorio. E poiche' l'una e l'altro costituiscono principio generale avente preciso rilievo costituzionale, soprattutto nell'ipotesi di 'deminutio' di situazioni giuridiche soggettive, l'automatismo della decadenza comporta la surrettizia violazione della garanzia di indipendenza dei giudici speciali tributari (art. 108 Cost.) e dei principi stabiliti dall'art. 3, Cost. - con riguardo alla proporzione e adeguatezza dei provvedimenti sanzionatori al caso concreto - e dall'art. 24 Cost., circa l'inviolabilita' della difesa. Codice speciale esige infatti un minimo di garanzie che il legislatore e' tenuto a soddisfare, tra le quali deve includersi la garanzia del diritto all'ufficio per i componenti degli organi delle giurisdizioni speciali, implicante la possibilita' di sottrarsi alle risultanze emergenti dagli atti di ufficio dell'amministrazione, sia essa l'amministrazione "servente" l'organo di giurisdizione speciale sia essa l'amministrazione di appartenenza del componente. Percio', quantunque sia destinato a rimanere in vigore - in seguito alla riforma adottata con il decreto legislativo n. 545 del 1992 - solo per breve tempo, l'art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in riferimento all'art. 4, lett. c), va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede garanzie di contraddittorio ai fini della declaratoria della decadenza dall'incarico di componente la commissione tributaria, per sopravvenuto difetto della "buona condotta". - Cfr. S. nn. 297/1993, 196/1982, 121/1970, 60/1969, 133/1963 e 108/1962. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte