Sentenza 108/1994 (ECLI:IT:COST:1994:108)
Massima numero 20407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
23/03/1994; Decisione del
23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Titolo
SENT. 108/94 A. UFFICI PUBBLICI - REQUISITI DI ACCESSO - INDIVIDUAZIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITI - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI E PRECLUSIONI ARBITRARIE IN ORDINE ALL'INGRESSO DEL CITTADINO NEL POSTO DI LAVORO CUI SI E' LIBERAMENTE INDIRIZZATO - CONSEGUENTE SINDACABILITA', DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, DEI REQUISITI LEGISLATIVAMENTE PREVISTI.
SENT. 108/94 A. UFFICI PUBBLICI - REQUISITI DI ACCESSO - INDIVIDUAZIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITI - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI E PRECLUSIONI ARBITRARIE IN ORDINE ALL'INGRESSO DEL CITTADINO NEL POSTO DI LAVORO CUI SI E' LIBERAMENTE INDIRIZZATO - CONSEGUENTE SINDACABILITA', DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, DEI REQUISITI LEGISLATIVAMENTE PREVISTI.
Testo
L'art. 51, comma primo, Cost. - nel demandare alla legge la fissazione di requisiti per l'accesso dei cittadini ai pubblici uffici "in condizioni di eguaglianza" - vieta che i requisiti suddetti possano tradursi in arbitrarie discriminazioni o ingiustificate barriere in ordine all'ingresso nel posto di lavoro cui si e' liberamente indirizzato il singolo cittadino, onde, il potere discrezionale esercitato dal legislatore e' sindacabile dalla Corte costituzionale sotto il profilo della congruita' e ragionevolezza delle conseguenti limitazioni del diritto al lavoro (art. 4 Cost.), costituente "fondamentale diritto di liberta' della persona umana". - Sulle garanzie di accesso dei cittadini ai pubblici uffici come applicazione della generale liberta' da irragionevoli limitazioni nell'accesso al lavoro (a sua volta intesa come profilo particolare del diritto al lavoro), v. S. nn. 207/1976, 61/1965, 45/1965. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 51, comma primo, Cost. - nel demandare alla legge la fissazione di requisiti per l'accesso dei cittadini ai pubblici uffici "in condizioni di eguaglianza" - vieta che i requisiti suddetti possano tradursi in arbitrarie discriminazioni o ingiustificate barriere in ordine all'ingresso nel posto di lavoro cui si e' liberamente indirizzato il singolo cittadino, onde, il potere discrezionale esercitato dal legislatore e' sindacabile dalla Corte costituzionale sotto il profilo della congruita' e ragionevolezza delle conseguenti limitazioni del diritto al lavoro (art. 4 Cost.), costituente "fondamentale diritto di liberta' della persona umana". - Sulle garanzie di accesso dei cittadini ai pubblici uffici come applicazione della generale liberta' da irragionevoli limitazioni nell'accesso al lavoro (a sua volta intesa come profilo particolare del diritto al lavoro), v. S. nn. 207/1976, 61/1965, 45/1965. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 51
co. 1
Altri parametri e norme interposte