Sentenza 108/1994 (ECLI:IT:COST:1994:108)
Massima numero 20408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
23/03/1994; Decisione del
23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Titolo
SENT. 108/94 B. UFFICI PUBBLICI - AMMISSIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - REQUISITI PRESCRITTI DALLA LEGGE - APPARTENENZA A FAMIGLIA DI ESTIMAZIONE MORALE INDISCUSSA - CONTRASTO CON IL DIVIETO COSTITUZIONALE DI DISCRIMINAZIONI ARBITRARIE NELL'ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 108/94 B. UFFICI PUBBLICI - AMMISSIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - REQUISITI PRESCRITTI DALLA LEGGE - APPARTENENZA A FAMIGLIA DI ESTIMAZIONE MORALE INDISCUSSA - CONTRASTO CON IL DIVIETO COSTITUZIONALE DI DISCRIMINAZIONI ARBITRARIE NELL'ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa non puo' ragionevolmente costituire requisito per l'ingresso nei ruoli della polizia di Stato, giacche' non riguarda capacita', attitudini o condotte relative all'aspirante, bensi' valutazioni o comportamenti riferibili ai suoi familiari, che - in base ad una presunzione legislativa arbitraria, non piu' rispondente alla situazione sociale italiana - vengono automaticamente imputate al soggetto interessato; la previsione del suddetto requisito si risolve quindi in una irragionevole e discriminatoria limitazione della possibilita' di accesso ai pubblici uffici, tanto piu' che l'accertamento della mancanza di esso non e' correlato a valutazioni imparziali, basate su fatti specifici e rese note attraverso la motivazione del provvedimento - cosi' da consentire il controllo di legittimita' del giudice amministrativo - bensi' e' rimesso all'apprezzamento insindacabile del Ministro, in base alle "informazioni raccolte" da apparati amministrativi o da uffici di P.S.. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 51, comma primo, Cost. - l'art. 26 della legge 1 febbraio 1989 n. 53, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa. - V. massima precedente (e richiami giurisprudenziali ivi indicati); sulle esigenze costituzionali che precludono alla p.a. apprezzamenti di latitudine ed ampiezza tali da impedire la verifica di legittimita' del giudice amministrativo, v. S. n. 440/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
L'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa non puo' ragionevolmente costituire requisito per l'ingresso nei ruoli della polizia di Stato, giacche' non riguarda capacita', attitudini o condotte relative all'aspirante, bensi' valutazioni o comportamenti riferibili ai suoi familiari, che - in base ad una presunzione legislativa arbitraria, non piu' rispondente alla situazione sociale italiana - vengono automaticamente imputate al soggetto interessato; la previsione del suddetto requisito si risolve quindi in una irragionevole e discriminatoria limitazione della possibilita' di accesso ai pubblici uffici, tanto piu' che l'accertamento della mancanza di esso non e' correlato a valutazioni imparziali, basate su fatti specifici e rese note attraverso la motivazione del provvedimento - cosi' da consentire il controllo di legittimita' del giudice amministrativo - bensi' e' rimesso all'apprezzamento insindacabile del Ministro, in base alle "informazioni raccolte" da apparati amministrativi o da uffici di P.S.. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 51, comma primo, Cost. - l'art. 26 della legge 1 febbraio 1989 n. 53, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa. - V. massima precedente (e richiami giurisprudenziali ivi indicati); sulle esigenze costituzionali che precludono alla p.a. apprezzamenti di latitudine ed ampiezza tali da impedire la verifica di legittimita' del giudice amministrativo, v. S. n. 440/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
co. 1
Altri parametri e norme interposte