Sentenza 108/1994 (ECLI:IT:COST:1994:108)
Massima numero 20409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  23/03/1994;  Decisione del  23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20407  20408  20410


Titolo
SENT. 108/94 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AMMISSIONE AI CONCORSI NELLA MAGISTRATURA ORDINARIA - REQUISITI PRESCRITTI DALLA LEGGE - APPARTENENZA A FAMIGLIA DI ESTIMAZIONE MORALE INDISCUSSA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE IN VIA CONSEGUENZIALE.

Testo
Una volta dichiarata l'incostituzionalita' della norma che, ai fini dell'accesso nei ruoli della polizia di Stato, prevede il requisito dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa mediante il rinvio alla disciplina relativa all'accesso alla magistratura ordinaria, analoga dichiarazione d'incostituzionalita' va adottata 'ex officio' - in applicazione dell'art. 27, L. n. 87 del 1953 - nei confronti della disposizione da cui il requisito e' automamente previsto, non valendo a differenziare le due ipotesi il fatto che l'apprezzamento delle "informazioni raccolte" sia demandato al Consiglio superiore della magistratura anziche' al Ministro dell'interno. Va percio' dichiarato illegittimo, in via conseguenziale, l'art. 124, comma terzo, del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede l'esclusione di coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Consiglio superiore della magistratura, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa. - V. la precedente massima C. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27