Sentenza 108/1994 (ECLI:IT:COST:1994:108)
Massima numero 20410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
23/03/1994; Decisione del
23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Titolo
SENT. 108/94 D. UFFICI PUBBLICI - AMMISSIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO E DELLE ALTRE FORZE DI PUBBLICA SICUREZZA - REQUISITI MORALI E DI CONDOTTA - RICOGNIZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE A SEGUITO DELLE INTERVENUTE PRONUNCE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 108/94 D. UFFICI PUBBLICI - AMMISSIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO E DELLE ALTRE FORZE DI PUBBLICA SICUREZZA - REQUISITI MORALI E DI CONDOTTA - RICOGNIZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE A SEGUITO DELLE INTERVENUTE PRONUNCE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
A seguito delle dichiarazioni di parziale incostituzionalita' degli artt. 26, L. 1 febbraio 1989, n. 53, e 124, comma terzo, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, le norme sulle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria - alle quali fa rinvio la disciplina dell'accesso ai ruoli della polizia di Stato e delle altre forze di pubblica sicurezza indicate nell'art. 16, L. n. 121 del 1981 - restano operanti nei limiti in cui e' prescritta l'esclusione di coloro "che non risultano di moralita' e condotta incensurabili", e sempreche' il relativo provvedimento si basi su valutazioni imparziali aventi ad oggetto fatti specifici e obiettivamente verificabili, rese note attraverso la motivazione del provvedimento stesso. - V. le precedenti massime B e C. red.: L.I. rev.: S.P.
A seguito delle dichiarazioni di parziale incostituzionalita' degli artt. 26, L. 1 febbraio 1989, n. 53, e 124, comma terzo, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, le norme sulle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria - alle quali fa rinvio la disciplina dell'accesso ai ruoli della polizia di Stato e delle altre forze di pubblica sicurezza indicate nell'art. 16, L. n. 121 del 1981 - restano operanti nei limiti in cui e' prescritta l'esclusione di coloro "che non risultano di moralita' e condotta incensurabili", e sempreche' il relativo provvedimento si basi su valutazioni imparziali aventi ad oggetto fatti specifici e obiettivamente verificabili, rese note attraverso la motivazione del provvedimento stesso. - V. le precedenti massime B e C. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte