Sentenza 109/1994 (ECLI:IT:COST:1994:109)
Massima numero 20485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
23/03/1994; Decisione del
23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Titolo
SENT. 109/94 A. PROCESSO PENALE - MISURE COERCITIVE PERSONALI - DIVIETO DI ESPATRIO - FONDAMENTO - DISCIPLINA - POSSIBILITA' DI CUMULO CON ALTRE MISURE.
SENT. 109/94 A. PROCESSO PENALE - MISURE COERCITIVE PERSONALI - DIVIETO DI ESPATRIO - FONDAMENTO - DISCIPLINA - POSSIBILITA' DI CUMULO CON ALTRE MISURE.
Testo
Il divieto di espatrio, previsto dall'art. 281 cod. proc. pen. e' una misura coercitiva che, pur connotata dal minor tasso di afflitivita', incide nella'area della liberta' personale e sulla liberta' di circolazione del cittadino e il relativo provvedimento e', per giurisprudenza della Corte di Cassazione, ricorribile a norma dell'art. 111, comma primo, Cost.. Da cio' consegue che per quanto concerne le condizioni per la sua applicabilita', deve essere assoggettata al regime delle misure coercitive sia con riguardo all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, sia con riferimento alle esigenze cautelari generalmente connotate dal pericolo di fuga - la cui mancata indicazione comporta la nullita' dell'ordinanza ex art. 292, commi primo e secondo, c.p.p.. Tale misura assume, dunque, nell'originario tessuto codicistico, un ruolo di assoluta autonomia rispetto alle altre misure, il che non impediva, anche prima delle modifiche apportate al citato art. 281, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, dall'art. 9), comma primo, la possibilita' di cumulo con altre misure, purche' ognuna di esse avesse una sua autonomia ragione d'essere e il cumulo risultasse compatibile con ciascuna delle misure adottate. red.: E.M. rev.: S.P.
Il divieto di espatrio, previsto dall'art. 281 cod. proc. pen. e' una misura coercitiva che, pur connotata dal minor tasso di afflitivita', incide nella'area della liberta' personale e sulla liberta' di circolazione del cittadino e il relativo provvedimento e', per giurisprudenza della Corte di Cassazione, ricorribile a norma dell'art. 111, comma primo, Cost.. Da cio' consegue che per quanto concerne le condizioni per la sua applicabilita', deve essere assoggettata al regime delle misure coercitive sia con riguardo all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, sia con riferimento alle esigenze cautelari generalmente connotate dal pericolo di fuga - la cui mancata indicazione comporta la nullita' dell'ordinanza ex art. 292, commi primo e secondo, c.p.p.. Tale misura assume, dunque, nell'originario tessuto codicistico, un ruolo di assoluta autonomia rispetto alle altre misure, il che non impediva, anche prima delle modifiche apportate al citato art. 281, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, dall'art. 9), comma primo, la possibilita' di cumulo con altre misure, purche' ognuna di esse avesse una sua autonomia ragione d'essere e il cumulo risultasse compatibile con ciascuna delle misure adottate. red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte