Sentenza 109/1994 (ECLI:IT:COST:1994:109)
Massima numero 20486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
23/03/1994; Decisione del
23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Titolo
SENT. 109/94 B. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - PREVISTA APPLICAZIONE DELLA MISURA DEL DIVIETO DI ESPATRIO IN CASO DI PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO DI ALTRA MISURA COERCITIVA (NELLA SPECIE: DIVIETO DI DIMORA) - POSSIBILE INTERPRETAZIONE DELLA NORMA NEL SENSO CHE, ESCLUSO L'AUTOMATISMO DELLA STESSA SIA CONSENTITO AL GIUDICE DI VALUTARE DISCREZIONALMENTE LA RISPONDENZA DELL'APPLICAZIONE AGGIUNTIVA DEL DIVIETO DI ESPATRIO ALLE ESIGENZE DI CUI ALL'ART. 274 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE.
SENT. 109/94 B. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - PREVISTA APPLICAZIONE DELLA MISURA DEL DIVIETO DI ESPATRIO IN CASO DI PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO DI ALTRA MISURA COERCITIVA (NELLA SPECIE: DIVIETO DI DIMORA) - POSSIBILE INTERPRETAZIONE DELLA NORMA NEL SENSO CHE, ESCLUSO L'AUTOMATISMO DELLA STESSA SIA CONSENTITO AL GIUDICE DI VALUTARE DISCREZIONALMENTE LA RISPONDENZA DELL'APPLICAZIONE AGGIUNTIVA DEL DIVIETO DI ESPATRIO ALLE ESIGENZE DI CUI ALL'ART. 274 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE.
Testo
Riguardo alla disposizione contenuta nell'art. 281, comma secondo bis, cod. proc. pen. (aggiunto dall'art. 9, comma primo, decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356), secondo la quale con l'ordinanza applicativa di una delle altre misure coercitive previste nel Capo II del Libro III del codice di procedura penale il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio, non e' percorribile, sul terreno interpretativo, una lettura - conforme al contesto normativo poggiante sui canoni di proporzionalita' e di adeguatezza - nel senso che, nell'adottare una delle misure cautelari suddette, ad eccezione di quella prevista dall'art. 281, il giudice debba valutare la rispondenza alle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. dell'applicazione "aggiuntiva" del divieto di espatrio. Oltre che dal dichiarato scopo della prescrizione 'de qua' - che, come risulta dalla Relazione al disegno (per la conversione in legge del decreto) n. 328 dell'8 giugno 1992, e' stato quello di "evitare che, per inerzia o dimenticanza, persone raggiunte da misure cautelari possano liberamente espatriare senza alcun controllo giudiziale", l'approdo ad un simile procedimento ermeneutico appare infatti sicuramente precluso dalla chiara conformazione lessicale della norma, da cui si desume la sottrazione al giudice di ogni discrezionalita'. red.: E.M. rev.: S.P.
Riguardo alla disposizione contenuta nell'art. 281, comma secondo bis, cod. proc. pen. (aggiunto dall'art. 9, comma primo, decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356), secondo la quale con l'ordinanza applicativa di una delle altre misure coercitive previste nel Capo II del Libro III del codice di procedura penale il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio, non e' percorribile, sul terreno interpretativo, una lettura - conforme al contesto normativo poggiante sui canoni di proporzionalita' e di adeguatezza - nel senso che, nell'adottare una delle misure cautelari suddette, ad eccezione di quella prevista dall'art. 281, il giudice debba valutare la rispondenza alle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. dell'applicazione "aggiuntiva" del divieto di espatrio. Oltre che dal dichiarato scopo della prescrizione 'de qua' - che, come risulta dalla Relazione al disegno (per la conversione in legge del decreto) n. 328 dell'8 giugno 1992, e' stato quello di "evitare che, per inerzia o dimenticanza, persone raggiunte da misure cautelari possano liberamente espatriare senza alcun controllo giudiziale", l'approdo ad un simile procedimento ermeneutico appare infatti sicuramente precluso dalla chiara conformazione lessicale della norma, da cui si desume la sottrazione al giudice di ogni discrezionalita'. red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte