Sentenza 109/1994 (ECLI:IT:COST:1994:109)
Massima numero 20487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  23/03/1994;  Decisione del  23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20485  20486


Titolo
SENT. 109/94 C. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - AUTOMATICA APPLICAZIONE DELLA MISURA DEL DIVIETO DI ESPATRIO IN CASO DI PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO DI ALTRA MISURA COERCITIVA (NELLA SPECIE: DIVIETO DI DIMORA) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI PROPORZIONALITA' E ADEGUATEZZA DELLE MISURE CAUTELARI, DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI CONCERNENTI LA LIBERTA' PERSONALE E DELLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'automatica applicazione prevista dall'art. 281, comma secondo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 9 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992 n. 356, comma primo nei confronti dell'indagato o dell'imputato che sia stato sottoposto ad una qualsiasi delle misure cautelari previste dal capo II del Libro IV del codice di procedura penale (e cioe' l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto e l'obbligo di dimora, gli arresti domiciliari, la custodia cautelare in carcere e la custodia cautelare in luogo di cura) del carico di un'ulteriore misura afflittiva, il divieto di espatrio, e' irragionevole e non rispondente ai principi di proporzionalita' ed adeguatezza correlati all'imposizione di tali misure. Peraltro la sottrazione al giudice di qualunque discrezionalita' che gli consenta di verificare l'esistenza delle esigenze cautelari che rendano necessaria adottare detto divieto come misura accessoria puo' farla risultare incongrua, se non addirittura incompatibile, con le altre misure gia' applicate, come nel caso della custodia cautelare, ne', d'altra parte, alcuna ragione impedisce al giudice di disporre il divieto d'espatrio all'atto della cessazione della misura cautelare piu' afflittiva o quando particolari esigenze cio' consiglino. La disposizione 'de qua' lede anche l'art. 13, comma secondo, Cost. che postula come condizione per la legittimita' dei provvedimenti giurisdizionali comunque operanti nell'area della liberta' personale l'atto motivato dell'autorita' giudiziaria, qui non richiesto, e l'art. 16, chiamato in causa per le limitazioni alla liberta' di circolazione comunque derivanti dall'automatica applicazione del divieto di espatrio per il cittadino, senza che all'obbligo imposto di non uscire dal territorio nazionale corrisponda un'esigenza concretamente apprezzabile dal giudice. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 281, comma secondo bis, c.p.p.. red.: E.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 14

Altri parametri e norme interposte