Sentenza 241/2021 (ECLI:IT:COST:2021:241)
Massima numero 44338
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  20/10/2021;  Decisione del  20/10/2021
Deposito del 13/12/2021; Pubblicazione in G. U. 15/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44339  44340


Titolo
Professioni - In genere - Norme della Regione Campania - Istituzione del Servizio di psicologia di base - Affidamento ad uno psicologo libero professionista in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario regionale (SSR) - Compiti dello psicologo di base - Elenchi degli psicologi di base e relativi requisiti - Organizzazione delle attività - Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica - Istituzione di un Osservatorio indipendente regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, del principio di uguaglianza e dei principi fondamentali nella materia di competenza concorrente delle professioni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 203001).

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., in relazione all'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e 3 Cost., degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge reg. Campania n. 35 del 2020 - che affidano il neoistituito Servizio di psicologia di base ad uno psicologo libero professionista in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario regionale (SSR), disciplinano i compiti attribuiti agli psicologi di base, ne prevedono gli elenchi, individuando i requisiti di iscrizione, dettano l'organizzazione delle attività dei servizi di psicologia di base e di verifica, monitoraggio e controllo della qualità dell'assistenza psicologica, istituiscono un organismo indipendente con funzioni di osservatorio. La disciplina regionale impugnata è riconducibile alla competenza concorrente nella materia della tutela della salute, in quanto costituisce un riflesso del sistema organizzativo e funzionale adottato dalla Regione per adempiere alle esigenze del SSN, compatibilmente con i precetti della disciplina statale, che incentiva il ricorso alle professionalità dello psicologo nella crisi pandemica da COVID-19. Essa non presenta alcun collegamento con la materia dell'ordinamento civile, posto che non definisce diritti e obblighi di un rapporto di lavoro già sorto, ma si colloca in una fase organizzativa, antecedente allo stesso, né interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento economico degli psicologi di base in rapporto convenzionato, affidata alla contrattazione collettiva. Non è infine incisa la materia, di competenza concorrente, delle professioni, in quanto la figura dello psicologo di base, a sostegno - ovvero in affiancamento e collaborazione esterna - dell'operato del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, è riconducibile alla professione già contemplata dalla legge statale dello psicologo. (Precedenti: S. 88/2021 - mass. 43826; S. 36/2021 - mass. 43637; S. 20/2021 - mass. 43602; S. 209/2020 - mass. 42949; S. 53/2020 - mass. 42155; S. 172/2018 - mass. 40164; S. 147/2018 - mass. 40833).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  03/08/2020  n. 35  art. 1  co. 

legge della Regione Campania  03/08/2020  n. 35  art. 2  co. 

legge della Regione Campania  03/08/2020  n. 35  art. 3  co. 

legge della Regione Campania  03/08/2020  n. 35  art. 4  co. 

legge della Regione Campania  03/08/2020  n. 35  art. 5  co. 

legge della Regione Campania  03/08/2020  n. 35  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 8