Sentenza 110/1994 (ECLI:IT:COST:1994:110)
Massima numero 20507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  23/03/1994;  Decisione del  23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 110/94. REGIONE PIEMONTE - PAESAGGIO (TUTELA DEL) - VINCOLO PAESAGGISTICO STABILITO DA NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE, PER PARTICOLARI CATEGORIE DI BENI (NELLA SPECIE: SPONDE DI CORSI D'ACQUA PER UNA FASCIA DI CENTOCINQUANTA METRI) - ESTENSIONE, CON LEGGE REGIONALE, DELL'AMBITO TERRITORIALE IN CUI, SECONDO LA LEGGE STATALE, IL VINCOLO NON SI APPLICA - VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.

Testo
L'art. 11, lett. a), della legge della Regione Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 - emanata nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato con il d.P.R. n. 8 del 1972, e di quelle delegate dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 - muta sostanzialmente, estendendolo, l'ambito territoriale - delimitato dallo stesso art. 82, sesto comma, - delle zone di particolare interesse ambientale sottratte al vincolo paesaggistico cui sono sottoposti, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, le categorie di beni indicati dall'art. 82, quinto comma, aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge n. 312 del 1985, convertito in legge n. 431 del 1985 (tra i quali le sponde dei corsi d'acqua per una fascia di centocinquanta metri, in questione nei casi di specie). Cosi' disponendo l'indicato art. 11, lett. a) limita la tutela paesistica ed ambientale accordata dal legislatore statale con norme dotate di particolare forza vincolante nei confronti della legislazione regionale, in quanto qualificate (art. 2 della legge n. 431 del 1985) come norme fondamentali di riforma economico-sociale, ed alle quali e' da riconoscere tale natura, e pertanto - rimanendo assorbito ogni altro profilo - deve essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 117 Cost., nella parte in cui prevede che il vincolo posto dall'art. 1 del decreto-legge n. 312 del 1985, non si applica "nelle zone assimilate alle zone 'A' e 'B' del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, e cioe' nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacita' insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento cosi' definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni" red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  08/08/1985  n. 431  art. 2