Sentenza 111/1994 (ECLI:IT:COST:1994:111)
Massima numero 20488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  23/03/1994;  Decisione del  23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20489


Titolo
SENT. 111/94 A. ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE PROVINCIALE DEL DIPENDENTE DELLA PROVINCIA - PREVISIONE DELLA CESSAZIONE DELLA CAUSA DI INELEGGIBILITA' SOLO CON LE DIMISSIONI DALL'IMPIEGO E NON ANCHE CON IL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA PER ALTRI DIPENDENTI PUBBLICI (IN PARTICOLARE PER I DIPENDENTI REGIONALI) - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL'ELETTO A CARICHE PUBBLICHE ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Per le medesime ragioni esposte nella sentenza n. 388 del 1991, dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale di analoga norma riferita alla cessazione della causa di ineleggibilita' a consigliere regionale del dipendente della Regione, solo in conseguenza di dimissioni e non anche con il collocamento in aspettativa, va dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilita' a consigliere provinciale del dipendente provinciale vale infatti il diritto alla conservazione del posto di lavoro sancito dall'art. 51, terzo comma, Cost. in favore di chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive, senza che su tale argomento possano incidere diversa natura e il diverso rilievo costituzionale che province e comuni hanno rispetto alle regioni. Nell'attuale visione delle comunita' locali (comuni, province e regioni) radicalmente rinnovata dalla Costituzione repubblicana nel senso della rappresentanza generale delle popolazioni, di fronte alla quale appare superata la concezione degli enti locali quale mere articolazioni amministrative di uno Stato fortemente unitario ed anzi autoritario e accentrarore, e' da escludere che la previsione 'de qua' trovi giustificazione, rispetto alla diversa disciplina prevista per gli altri dipendenti pubblici, nella particolare posizione del dipendente delle Provincie, che gli consentirebbe, in quanto incardinato in una struttura a base territoriale relativamente circoscritta, di avere diverse e maggiori possibilita' di condizionamento del voto. - V. S. n. 388/1991 (gia' citata nel testo) e 97/1991. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte