Sentenza 111/1994 (ECLI:IT:COST:1994:111)
Massima numero 20489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  23/03/1994;  Decisione del  23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 06/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20488


Titolo
SENT. 111/94 B. ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE DEL DIPENDENTE COMUNALE - PREVISIONE DELLA CESSAZIONE DELLA CAUSA DI INELEGGIBILITA' SOLO CON LE DIMISSIONI DALL'IMPIEGO E NON ANCHE CON IL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA - DISPOSIZIONE DI CONTENUTO ANALOGO A NORMA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
In seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilita' a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo coma dell'art. 2, per le medesime ragioni, considerata l'identita' di natura e collocazione costituzionale, e quindi la omogeneita' di regolamentazione che sul punto deve caratterizzare province e comuni, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l'art. 2, terzo comma, della medesima legge, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilita' a consigliere comunale del dipendente comunale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dell'art. 2. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27