Sentenza 112/1994 (ECLI:IT:COST:1994:112)
Massima numero 20491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  23/03/1994;  Decisione del  23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20490  20492


Titolo
SENT. 112/94 B. PROCESSO PENALE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - LAMENTATA IMMODIFICABILITA' PER IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DELLA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO FORMULATA DAL P.M. - CONSEGUENTE DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON LESIONE DEI PRINCIPI DI LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE E DI INVIOLABILITA' DELLA DIFESA - QUESTIONE FORMULATA SUL NON CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO CHE LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE VIETINO AL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE (COME RICHIESTO NEL PROCESSO DI PROVENIENZA) DI AGGIUNGERE ALL'IMPUTAZIONE UNA CIRCOSTANZA ATTENUANTE - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
La censura relativa all'art. 429 (in combinato disposto con gli artt. 417 e 423) c.p.p. e all'art. 2, dir. 52, legge 16 febbraio 1987, n. 81 nella parte in cui imporrebbero al giudice dell'udienza preliminare di adottare, nel decreto che dispone il giudizio, la definizione giuridica del fatto formulata dal P.M., pur se contraria al suo convincimento, e che in particolare, nella specie, vieterebbero di formulare "l'ipotesi di reato attenuata prevista in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza dall'art. 73, quinto comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in luogo di quella prevista dall'art. 73, primo comma, configurata dall'Accusa", e' basata per erronea individuazione, da parte dell'autorita' remittente, degli elementi che devono essere contenuti nel decreto di rinvio a giudizio: infatti, il caso di specie non riguarda la qualificazione giuridica del fatto, ma attiene solo alla possibilita' di aggiungere o meno all'imputazione una circostanza attenuante, elemento non compreso tra quelli - come, peraltro, risulta anche dall'art. 380, lett. h), st.cod. - che ai sensi dell'art. 429, lett. e), devono essere necessariamente indicati nel provvedimento che dispone il giudizio, richiedendosi soltanto che questo contenga l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di una misura di sicurezza. Pertanto la questione sollevata, essendo priva di rilevanza, nel giudizio 'a quo' va dichiarata inammissibile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 429 (in combinato disposto con gli artt. 417 e 423) del codice di procedura penale e 2 n. 52 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, Cost.). red.: E.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte