Sentenza 112/1994 (ECLI:IT:COST:1994:112)
Massima numero 20492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  23/03/1994;  Decisione del  23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20490  20491


Titolo
SENT. 112/94 C. PROCESSO PENALE - DECRETO CHE DISPONE: IL GIUDIZIO - CONTENUTO - LIMITI - DIVIETO AL G.I.P. (PER FINI DI) DI DESCRIVERE COM MAGGIOR COMPLETEZZA IL FATTO STORICO OGGETTO DELL'ACCUSA - INSUSSISTENZA.

Testo
Sotto il profilo della necessaria aderenza del fatto storico contestato all'imputazione formulata, l'art. 429, comma secondo, c.p.p. prevede la nullita' del decreto che dispone il giudizio soltanto se in esso manchi o e' insufficiente, l'enunciazione del fatto o delle circostanze aggravanti. Nulla vieta percio' al G.I.P. di descrivere, con la completezza che egli ritiene necessaria, il fatto storico oggetto dell'accusa. red.: E.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte