Sentenza 113/1994 (ECLI:IT:COST:1994:113)
Massima numero 20496
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  23/03/1994;  Decisione del  23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 113/94. INQUINAMENTO - INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELLE GRANDI ZONE URBANE - PREVENZIONE - CRITERI GENERALI E DISPOSIZIONI - ADOZIONE MEDIANTE DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON ALTRI MINISTRI - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - SOSTANZIALE ESERCIZIO, ATTRAVERSO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, DI FUNZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SENZA LA NECESSARIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RICONOSCIUTA LESIONE, SOTTO TALE PROFILO, DELLE COMPETENZE REGIONALI - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONTESTAZIONE, CON CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DEL DECRETO - ASSORBIMENTO DI ALTRI MOTIVI.

Testo
Il decreto, in data 12 novembre 1992, emanato dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri per le aree urbane, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', con il quale vengono dettati "criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e disposizioni per il miglioramento della qualita' dell'aria", risponde, secondo le premesse enunciate dallo stesso, alla "necessita' di definire un quadro di riferimento unitario per l'adozione da parte delle autorita' competenti delle misure volte a prevenire episodi acuti di inquinamento". Percio', in quanto tende a soddisfare esigenze unitarie e condiziona e pone limiti all'esplicazione delle competenze di soggetti dotati di autonomia, anche se non contiene una formale qualificazione in tal senso, e' atto che vuole essere, nella sua sostanza, espressione della funzione governativa di indirizzo e coordinamento, e, come tale - secondo i principi, piu' volte enunciati dalla Corte, che trovano anche espressione nell'art. 2, terzo comma, lett. d), della legge n. 400 del 1988 - avrebbe dovuto essere adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri. La mancanza di tale requisito di procedura e di forma - che vizia il decreto nel suo complesso ed assorbe l'esame dei suoi contenuti normativi e della sua base legislativa - manifesta un uso non legittimo di funzioni, che assume connotati invasivi di competenze regionali. Deve quindi dichiararsi, in accoglimento del ricorso della Regione Lombardia, che non spetta allo Stato adottare, con il su indicato decreto, i criteri generali e le disposizioni ivi contenuti, con conseguente annullamento dell'atto. - S. n. 45/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/05/1988  n. 203  art. 0  

legge  23/08/1988  n. 400  art. 2    co. 3  lett. d)