Sentenza 114/1994 (ECLI:IT:COST:1994:114)
Massima numero 20501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  23/03/1994;  Decisione del  23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20502


Titolo
SENT. 114/94 A. REATO IN GENERE - PRESCRIZIONE - CASI DI SOSPENSIONE - INCLUSIONE TRA DI ESSI DELLA SOSPENSIONE E DEL RINVIO DEL DIBATTIMENTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE DEL DIFENSORE A CAUSA DI ASTENSIONE DALLE UDIENZE DELIBERATA DALLA CATEGORIA PROFESSIONALE - POSSIBILITA'DI RITENERLA GIA' IMPLICITAMENTE PREVISTA IN BASE ALL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME VIGENTI (IN PARTICOLARE DELL'ART. 486, QUINTO COMMA, COD. PROC. PEN.) - ESCLUSIONE.

Testo
Non puo' sostenersi che alla inclusione, tra i casi di sospensione del corso della prescrizione del reato previsti dall'art. 159 cod. pen., della sospensione e del rinvio del dibattimento per mancata partecipazione del difensore dovuta all'astensione dalle udienze deliberata dalla categoria professionale, possa pervenirsi in via interpretativa, sulla base delle norme vigenti. Ne' a tal fine vale far richiamo all'art. 486, quinto comma, cod. proc. pen., atteso che ne' sotto la vigenza del codice abrogato ne' con riferimento al nuovo codice di rito, risulta essersi affermata in dottrina o in giurisprudenza una tesi interpretativa che abbia ricondotto le ipotesi di stasi dibattimentale dovute all'impedimento dell'imputato o del suo difensore (considerate nel su citato articolo) nell'alveo del concetto di "sospensione del procedimento penale imposta da una particolare disposizione di legge", che a mente dell'art. 159 cod. pen. opera anche sul corso della prescrizione. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte