Sentenza 114/1994 (ECLI:IT:COST:1994:114)
Massima numero 20502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
23/03/1994; Decisione del
23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Massime associate alla pronuncia:
20501
Titolo
SENT. 114/94 B. REATO IN GENERE - PRESCRIZIONE - CASI DI SOSPENSIONE - MANCATA INCLUSIONE TRA DI ESSI DELLA SOSPENSIONE E DEL RINVIO DEL DIBATTIMENTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE DEL DIFENSORE A CAUSA DI ASTENSIONE DALLE UDIENZE DELIBERATA DALLA CATEGORIA PROFESSIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - FORMULAZIONE DELL'IMPUGNATIVA IN TERMINI ALTERNATIVI IMPLICANTI SCELTE DI ESCLUSIVA SPETTANZA DEL LEGISLATORE - RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA NON CONSENTITA DAL PRINCIPIO DI LEGALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
SENT. 114/94 B. REATO IN GENERE - PRESCRIZIONE - CASI DI SOSPENSIONE - MANCATA INCLUSIONE TRA DI ESSI DELLA SOSPENSIONE E DEL RINVIO DEL DIBATTIMENTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE DEL DIFENSORE A CAUSA DI ASTENSIONE DALLE UDIENZE DELIBERATA DALLA CATEGORIA PROFESSIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - FORMULAZIONE DELL'IMPUGNATIVA IN TERMINI ALTERNATIVI IMPLICANTI SCELTE DI ESCLUSIVA SPETTANZA DEL LEGISLATORE - RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA NON CONSENTITA DAL PRINCIPIO DI LEGALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Testo
Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento al principio di eguaglianza e ragionevolezza, nei confronti dell'art. 159 cod. pen., per la mancata previsione della sospensione del corso della prescrizione del reato per il tempo della durata della sospensione e del rinvio del dibattimento conseguenti a mancata presentazione, allontanamento o mancata partecipazione del difensore dell'imputato, dovuti alla astensione dalle udienze deliberata dalla categoria professionale, che rendono l'imputato privo di assistenza, non possono essere decise nel merito. Gia' il fatto che le questioni siano state proposte con la richiesta, da parte dell'autorita' rimettente, in via principale, della estensione all'ipotesi in oggetto, della disciplina della sospensione della prescrizione dettata, per i reati ivi indicati, dall'art. 16, lett. c), della legge n. 152 del 1975, o, in subordine, dell'applicazione di una normativa omologa a quella posta, dall'art. 304, primo comma, lett. b), cod. proc. pen. riguardo alla sospensione dei termini della custodia cautelare, evidenzia la necessita' di una scelta tra opzioni alternative che - non potendosi prefigurare una soluzione univoca come la sola costituzionalmente dovuta - soltanto il legislatore e' abilitato a compiere. Ma al di la' di tale rilievo resta il dato assorbente e pregiudiziale rappresentato dall'avere il giudice 'a quo' sollecitato nella specie una pronuncia additiva 'in malam partem', volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge: pronuncia che palesemente fuoriesce dai poteri spettanti alla Corte costituzionale ostandovi il principio di legalita' sancito dall'art. 25 Cost.. Va comunque espresso l'auspicio che una situazione patologica come quella descritta nel provvedimento di rimessione formi oggetto di un attento esame in sede legislativa. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 159, primo comma, cod. pen.). - Sui limiti ai poteri decisori della Corte derivanti dal principio costituzionale di legalita', v. da ultimo, sempre in tema di prescrizione del reato, O. n. 489/1993, e, per ipotesi analoghe, O. nn. 188/1983 e 98/1983. red.: S.P.
Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento al principio di eguaglianza e ragionevolezza, nei confronti dell'art. 159 cod. pen., per la mancata previsione della sospensione del corso della prescrizione del reato per il tempo della durata della sospensione e del rinvio del dibattimento conseguenti a mancata presentazione, allontanamento o mancata partecipazione del difensore dell'imputato, dovuti alla astensione dalle udienze deliberata dalla categoria professionale, che rendono l'imputato privo di assistenza, non possono essere decise nel merito. Gia' il fatto che le questioni siano state proposte con la richiesta, da parte dell'autorita' rimettente, in via principale, della estensione all'ipotesi in oggetto, della disciplina della sospensione della prescrizione dettata, per i reati ivi indicati, dall'art. 16, lett. c), della legge n. 152 del 1975, o, in subordine, dell'applicazione di una normativa omologa a quella posta, dall'art. 304, primo comma, lett. b), cod. proc. pen. riguardo alla sospensione dei termini della custodia cautelare, evidenzia la necessita' di una scelta tra opzioni alternative che - non potendosi prefigurare una soluzione univoca come la sola costituzionalmente dovuta - soltanto il legislatore e' abilitato a compiere. Ma al di la' di tale rilievo resta il dato assorbente e pregiudiziale rappresentato dall'avere il giudice 'a quo' sollecitato nella specie una pronuncia additiva 'in malam partem', volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge: pronuncia che palesemente fuoriesce dai poteri spettanti alla Corte costituzionale ostandovi il principio di legalita' sancito dall'art. 25 Cost.. Va comunque espresso l'auspicio che una situazione patologica come quella descritta nel provvedimento di rimessione formi oggetto di un attento esame in sede legislativa. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 159, primo comma, cod. pen.). - Sui limiti ai poteri decisori della Corte derivanti dal principio costituzionale di legalita', v. da ultimo, sempre in tema di prescrizione del reato, O. n. 489/1993, e, per ipotesi analoghe, O. nn. 188/1983 e 98/1983. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte