Sentenza 241/2021 (ECLI:IT:COST:2021:241)
Massima numero 44339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del
20/10/2021; Decisione del
20/10/2021
Deposito del 13/12/2021; Pubblicazione in G. U. 15/12/2021
Titolo
Regioni (competenza concorrente) - Professioni - Ripartizione della competenza - Riserva allo Stato della individuazione delle figure professionali - Riconducibilità alla competenza regionale degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà territoriale. (Classif. 217013).
Regioni (competenza concorrente) - Professioni - Ripartizione della competenza - Riserva allo Stato della individuazione delle figure professionali - Riconducibilità alla competenza regionale degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà territoriale. (Classif. 217013).
Testo
La potestà legislativa regionale nella materia, di competenza concorrente, delle professioni, deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali. (Precedenti: S. 98/2013 - mass. 37084; S. 77/2011 - mass. 35466; S. 300/2007 - mass. 31601 - mass. 31602).
La potestà legislativa regionale nella materia, di competenza concorrente, delle professioni, deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali. (Precedenti: S. 98/2013 - mass. 37084; S. 77/2011 - mass. 35466; S. 300/2007 - mass. 31601 - mass. 31602).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte