Sentenza 115/1994 (ECLI:IT:COST:1994:115)
Massima numero 20498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  23/03/1994;  Decisione del  23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20497  20499  20500


Titolo
SENT. 115/94 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - NORME INDEROGABILI ATTUATIVE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI - POSSIBILITA' CHE IL LEGISLATORE AUTORIZZI LE PARTI A SOTTRARRE A TALI GARANZIE, QUALIFICANDOLI DIVERSAMENTE IN DICHIARAZIONI CONTRATTUALI, RAPPORTI CHE ABBIANO OGGETTIVAMENTE NATURA DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.

Testo
Se - come la Corte ha di recente affermato - non e' consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da cio' derivi l'inapplicabilita' di norme inderogabili previste in attuazione di principi e garanzie dettati dalla Costituzione, a maggior ragione e' da escludere che il legislatore possa autorizzare le parti ad impedire, direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilita' di tali norme e garanzie ai suddetti rapporti. I principi, le garanzie e i diritti stabiliti dalla Costituzione in questa materia, infatti, sono e debbono essere sottratti alla disponibilita' delle parti e pertanto, allorquando il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalita' di svolgimento - eventualmente anche in contrasto con le pattuizioni stipulate e con il 'nomen iuris' enunciato - siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, solo quest'ultima puo' essere la qualificazione da dare al rapporto, agli effetti della disciplina ad esso applicabile. - Cfr. S. n. 121/1993. red.: S.E. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte