Sentenza 116/1994 (ECLI:IT:COST:1994:116)
Massima numero 20511
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  23/03/1994;  Decisione del  23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 116/94. SANITA' PUBBLICA - LIVELLI UNIFORMI DI ASSISTENZA SANITARIA PER L'ANNO 1993 - DEFINIZIONE - PREVISIONE DI INTESA CON LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO E REGIONI (E PROVINCE AUTONOME) - PREVISIONE, ALTRESI', DEL POTERE DEL GOVERNO DI EMANARE IL RELATIVO PROVVEDIMENTO IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO ENTRO I TERMINI DI DETTA INTESA - ADOZIONE, NELLA SPECIE, VERIFICANDOSI TALI PRESUPPOSTI, DI DECRETO GOVERNATIVO DI FISSAZIONE DI SEI DISTINTI LIVELLI DI ASSISTENZA, MA SENZA MENZIONE, IN ESSO, DEI MOTIVI DELLA MANCATA INTESA E DELL'INTERESSE NAZIONALE SOTTOSTANTE ALLA DECISIONE UNILATERALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLE REGIONI LAZIO, EMILIA-ROMAGNA, LIGURIA, LOMBARDIA, VENETO, TOSCANA E VALLE D'AOSTA - RICONOSCIUTA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI (E PROVINCIALI) IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA NONCHE' DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE STESSE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO.

Testo
Posto che la previsione dell'intesa fra lo Stato e le regioni (e pronvince autonome) - da perseguirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra detti soggetti - per la definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria nell'anno 1993 (art. 6, d.l. n. 384 del 1992) e' indubbiamente giustificata, perche', per quanto la definizione risponda all'interesse nazionale di assicurare le condizioni minime per la tutela su tutto il territorio statale della salute dei cittadini (art. 32, Cost.) essa interferisce sia con le competenze regionali e provinciali, in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera sia con l'autonomia finanziaria di esse, l'introduzione di un meccanismo sostitutivo, nell'ipotesi di mancato raggiungimento di tale intesa - quale, nella specie l'adozione diretta del provvedimento da parte del Governo, superato il termine del 30 novembre 1992 - non puo' prescindere, pena la lesione delle menzionate attribuzioni regionali, dall'obbligo statale - gia' precisato dalla Corte - di fornire un'adeguata motivazione, volta a manifestare, in relazione agli argomenti addotti dalla parte regionale a sostegno del rifiuto dell'accordo, le ragioni d'interesse nazionale che abbiano determinato il Governo a decidere unilateralmente. Non rilevano in contrario, alla luce di precedenti affermazioni della Corte medesima, le argomentazioni circa la necessita' che tale obbligo sia contemplato in previa disposizione di legge, essendo esso "connaturato" al principio di leale cooperazione, ne' l'assunto che l'intesa comporti un semplice onere di informazione da parte dello Stato, per essere questa una "tipica forma di coordinamento paritario"; tantomeno puo' sostenersi che la Conferenza predetta sia un organo finalizzato ed esprimere le indicazioni dello Stato, poiche' essa opera nell'ambito della comunita' nazionale come strumento per l'attuazione della cooperazione fra lo Stato e le regioni (e le province autonome), ne', infine, che sulla decisione da adottare possa incidere la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1994, dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un "Atto di intesa fra Stato e Regioni per la definizione del piano sanitario nazionale relativo al triennio 1994-1996", giacche' tale atto, riferendosi ad anni successivi al 1993, riguarda un periodo diverso da quello coinvolto nel sollevato conflitto di attribuzione. Non spetta pertanto allo Stato, senza addurre adeguata motivazione, provvedere direttamente a definire i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1 gennaio 1993, ove non sia intervenuta l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente, e' annullato il predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992. - Sull'intesa tra Stato e Regioni come "forma di coordinamento paritario" v. S. nn. 337/1989, 21/1991, 220/1990 e 747/1988; sui principi da osservarsi nel confronto per il raggiungimento dell'intesa, v. S. n. 379/1992; sulle condizioni e sui presupposti di una decisione unilaterale, in caso di mancata intesa, da parte dello Stato, v. S. n. 204/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge regionale Valle d'Aosta    n. 0  art. 3  lett. l)

legge regionale Valle d'Aosta    n. 0  art. 4