Sentenza 117/1994 (ECLI:IT:COST:1994:117)
Massima numero 20504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  23/03/1994;  Decisione del  23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20503  20505  20506


Titolo
SENT. 117/94 B. CACCIA - NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO - DIVIETO DI CACCIA DEI FRINGILLIDI E INCLUSIONE, NELL'ELENCO DEI VOLATILI "CACCIABILI DALLA TERZA DOMENICA DI SETTEMBRE AL 1 GENNAIO", DI FRINGUELLO E PEPPOLA - COMBINATO DISPOSTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE PENALE, PER LA RITENUTA IMPOSSIBILITA' DELLE SUDDETTE NORME DI ESPRIMERE UN SIGNIFICATO PLAUSIBILE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER ESSERSI INDICATA, COME OGGETTO DELL'IMPUGNATIVA, NEL DISPOSITIVO DEL PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE, UNA SOLTANTO DI ESSE - REIEZIONE.

Testo
A una lettura complessiva della ordinanza con cui e' stata denunciata, in riferimento al principio di determinatezza delle fattispecie penali (art. 25, secondo comma, Cost.) una presunta insuperabile contraddizione, nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 (sulla protezione della fauna selvatica omeoterma) tra la previsione come illecito penale e, nei casi meno gravi, come illecito amministrativo (artt. 30, primo comma, lett. h) e 31, primo comma, lett. g)) della caccia dei fringillidi, e la inclusione nell'elenco dei volatili "cacciabili dalla terza domenica di settembre al 1 gennaio" (art. 18, primo comma, lett. b)) di due specie di fringillidi (fringuello e peppola), risulta chiaramente che il giudice 'a quo' ritiene incostituzionale la fattispecie incriminatrice configurata dal combinato disposto delle su citate norme. E' questa dunque, sulla base dei comuni canoni ermeneutici dei provvedimenti di rimessione, la questione sottoposta alla Corte, non potendo considerarsi motivo di inammissibilita' - come sostenuto da parte privata - l'essersi indicato, come oggetto di impugnazione, nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio, il solo art. 30. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23