Sentenza 117/1994 (ECLI:IT:COST:1994:117)
Massima numero 20505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  23/03/1994;  Decisione del  23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20503  20504  20506


Titolo
SENT. 117/94 C. CACCIA - NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO - DIVIETO DI CACCIA DEI FRINGILLIDI E INCLUSIONE, NELL'ELENCO DEI VOLATILI "CACCIABILI DALLA TERZA DOMENICA DI SETTEMBRE AL 1 GENNAIO", DI FRINGUELLO E PEPPOLA - COMBINATO DISPOSTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE PENALE, PER LA RITENUTA IMPOSSIBILITA' DELLE SUDDETTE NORME DI ESPRIMERE UN SIGNIFICATO PLAUSIBILE - SOPRAVVENUTA CANCELLAZIONE DI FRINGUELLO E PEPPOLA, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DAL SUDDETTO ELENCO - CONFIGURABILITA' DI TALE PROVVEDIMENTO COME 'IUS SUPERVENIENS' AI FINI DI UNA RESTITUZIONE DEGLI ATTI PER RIESAME DELLA RILEVANZA - ESCLUSIONE.

Testo
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento al principio di determinatezza delle fattispecie penali sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., per la ritenuta impossibilita' delle impugnate norme degli artt. 30, primo comma, lett. h), 31, primo comma, lett. g), e 18, primo comma, lett. b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - delle quali le prime prevedono come illecito (penale o amministrativo, a seconda dei casi) la caccia dei fringillidi, e la terza, invece, include fra i volatili cacciabili dalla terza domenica di settembre al 1 gennaio due specie di fringillidi (fringuello e peppola) - di esprimere un significato plausibile, non e' configurabile come 'ius superveniens', ai fini della restituzione degli atti al giudice 'a quo' per un riesame della rilevanza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993 che esclude dal suddetto elenco il fringuello e la peppola. Ove infatti le norme contestate dovessero essere interpretate - nel loro combinato disposto - come espressive di un divieto di cacciare anche il fringuello e la peppola, il decreto sopravvenuto non modificherebbe, ma anzi confermerebbe, la normativa preesistente, mentre, se le disposizioni denunziate dovessero essere intese come dirette ad ammettere eccezionalmente la caccia del fringuello e della peppola nel suddetto periodo (temporalmente coincidente con quello del fatto per cui e' stato incriminato l'imputato del giudizio principale) la sopravvenuta generalizzazione del divieto di cacciare i fringillidi, dovendosi comunque applicare la norma piu' favorevole al reo, non potrebbe egualmente avere alcuna influenza nel processo 'a quo'. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte