Sentenza 117/1994 (ECLI:IT:COST:1994:117)
Massima numero 20506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  23/03/1994;  Decisione del  23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20503  20504  20505


Titolo
SENT. 117/94 D. CACCIA - NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO - DIVIETO DI CACCIA DEI FRINGILLIDI E INCLUSIONE NELL'ELENCO DEI VOLATILI "CACCIABILI DALLA TERZA DOMENICA DI SETTEMBRE AL 1 GENNAIO" DI FRINGUELLO E PEPPOLA - RITENUTA IMPOSSIBILITA' CHE AL COMBINATO DISPOSTO DI TALI NORME, SIA DATO, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA DELLE FATTISPECIE NORMATIVE PENALI, UN SIGNIFICATO PLAUSIBILE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Secondo i canoni giuridici comunemente applicati nei casi in cui coesistano due norme, coeve e della stessa forza giuridica, di cui una stabilisca un divieto generale e l'altra una norma di deroga, il complesso delle disposizioni degli artt. 30, primo comma, lett. h), e 31, primo comma, legg. g), della legge n. 157 del 1992 - che per la caccia dei fringillidi, a seconda del numero degli uccelli abbattuti (superiore o no a cinque) comminano una ammenda o una sanzione amministrativa - e dell'art. 18, primo comma, lett. b) stessa legge - che, prima delle variazioni apportate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 22 novembre 1993, includeva nell'elenco dei volatili "cacciabili dalla terza domenica di settembre al 1 gennaio" due specie di fringillidi (fringuello e peppola), va inteso nel senso che, a fianco del generale divieto di cacciare i fringillidi - stabilito dalle prime due disposizioni - coesisteva una norma di deroga - posta dalla terza - che, limitatamente al suddetto periodo, permetteva di cacciare le due su indicate specie. E' quindi da escludere - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - che al combinato disposto di tali norme, per una loro insuperabile contraddizione, non sia possibile - in contrasto con il principio di determinatezza delle fattispecie normative incriminatrici contenuto nell'art. 25, secondo comma, Cost. - dare un significato plausibile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 18, primo comma, lett. b) 30, primo comma, lett. h) e 31, primo comma, lett. g), legge 11 febbraio 1992, n. 157). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte