Sentenza 118/1994 (ECLI:IT:COST:1994:118)
Massima numero 20510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
23/03/1994; Decisione del
23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Titolo
SENT. 118/94 C. ELEZIONI - ELEZIONI PRESSO REGIONI ED ENTI LOCALI - NUOVE NORME EMANATE PER LA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO - DECADENZA DI DIRITTO DALLA CARICA IN SEGUITO A SENTENZA DI CONDANNA, PASSATA IN GIUDICATO, PER DETERMINATI REATI - OPERATIVITA' DELLA NORMA ANCHE IN RELAZIONE A CONSULTAZIONI ELETTORALI, E A REATI COMMESSI, PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO ALL'ACCESSO ALLA CARICHE ELETTIVE E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 118/94 C. ELEZIONI - ELEZIONI PRESSO REGIONI ED ENTI LOCALI - NUOVE NORME EMANATE PER LA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO - DECADENZA DI DIRITTO DALLA CARICA IN SEGUITO A SENTENZA DI CONDANNA, PASSATA IN GIUDICATO, PER DETERMINATI REATI - OPERATIVITA' DELLA NORMA ANCHE IN RELAZIONE A CONSULTAZIONI ELETTORALI, E A REATI COMMESSI, PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO ALL'ACCESSO ALLA CARICHE ELETTIVE E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Riguardo all'art. 1, comma primo, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (contenente norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, sostituive dei primi quattro commi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, emanata a sua volta per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) nella parte in cui dispone che la decadenza di diritto, ivi prevista, da una serie di cariche elettive, conseguente a sentenza di condanna, passata in giudicato, per determinati reati, operi anche in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima, ed ai reati commessi anch'essi prima di tale data, vanno respinte le censure di incostituzionalita' formulate in riferimento all'art. 51 Cost. - in base all'assunto che l'accesso alla carica elettiva verrebbe vanificato da una legge entrata in vigore successivamente - e all'art. 3 Cost. "sotto il particolare aspetto dell'eguaglianza delle condizioni personali". Come la Corte ha gia' in varie occasioni rilevato, la finalita' perseguita con la legge n. 16 del 1992 e' infatti quella di assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle ammministrazioni pubbliche, di fronte a una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente interessi dell'intera collettivita' connessi a valori costituzionali di primario rilievo. Alla luce di tali finalita' non appare quindi irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di attribuire all'elemento della condanna irrevocabile per determinati gravi delitti una rilevanza cosi' intensa, sul piano del giudizio di indegnita' morale del soggetto, da esigere l'incidenza negativa della legge anche sul mantenimento delle cariche elettive in corso al momento della sua entrata in vigore. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 18 gennaio 1992, n. 16). - Sulla legge n. 16 del 1992, v. S. nn. 407/1992, 197/1993, 218/1993 e 288/1993. red.: S.P.
Riguardo all'art. 1, comma primo, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (contenente norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, sostituive dei primi quattro commi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, emanata a sua volta per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) nella parte in cui dispone che la decadenza di diritto, ivi prevista, da una serie di cariche elettive, conseguente a sentenza di condanna, passata in giudicato, per determinati reati, operi anche in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima, ed ai reati commessi anch'essi prima di tale data, vanno respinte le censure di incostituzionalita' formulate in riferimento all'art. 51 Cost. - in base all'assunto che l'accesso alla carica elettiva verrebbe vanificato da una legge entrata in vigore successivamente - e all'art. 3 Cost. "sotto il particolare aspetto dell'eguaglianza delle condizioni personali". Come la Corte ha gia' in varie occasioni rilevato, la finalita' perseguita con la legge n. 16 del 1992 e' infatti quella di assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle ammministrazioni pubbliche, di fronte a una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente interessi dell'intera collettivita' connessi a valori costituzionali di primario rilievo. Alla luce di tali finalita' non appare quindi irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di attribuire all'elemento della condanna irrevocabile per determinati gravi delitti una rilevanza cosi' intensa, sul piano del giudizio di indegnita' morale del soggetto, da esigere l'incidenza negativa della legge anche sul mantenimento delle cariche elettive in corso al momento della sua entrata in vigore. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 18 gennaio 1992, n. 16). - Sulla legge n. 16 del 1992, v. S. nn. 407/1992, 197/1993, 218/1993 e 288/1993. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte