Sentenza 119/1994 (ECLI:IT:COST:1994:119)
Massima numero 20563
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  23/03/1994;  Decisione del  23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20564


Titolo
SENT. 119/94 A. PENA - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE PER INSOLVIBILITA' IN LIBERTA' CONTROLLATA CON RITIRO OBBLIGATORIO DEL PASSAPORTO - NECESSARIA APPLICAZIONE DI TALI MISURE NEI CASI IN CUI LA PENA PECUNIARIA SIA PARTICOLARMENTE ELEVATA - CONSEGUENTE SPROPORZIONE, A SCAPITO DEI NON ABBIENTI, TRA SANZIONE SOSTITUTIVA E PENA PECUNIARIA, CON INCIDENZA, A CARICO DI CHI PER LA PROPRIA ATTIVITA' DEVE RECARSI ALL'ESTERO, SUL DIRITTO AL LAVORO E SULLA FUNZIONE DELLO STESSO AI FINI RIEDUCATIVI - RICHIESTA, DA PARTE DEL GIUDICE RIMETTENTE, NON DI UNA PURA E SEMPLICE CADUCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE, MA DI UNA MODIFICA, NON CONSENTITA ALLA CORTE COSTITUZIONALE, DELLA NORMATIVA VIGENTE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Testo
Nell'impugnare, in riferimento agli artt. 27, primo comma, 3, primo comma, 3, secondo comma, 4, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., le norme che disciplinano la conversione della pena pecuniaria per insolvibilita' in liberta' controllata contenute negli artt. 56, 62, 64, 102, 103 e 107, legge n. 689 del 1981, e 660 cod. proc. pen., in quanto, dipendendo la conversione dal "dato di fatto della insolvibilita'", anche se incolpevole, la stessa diviene pressocche' inevitabile nelle ipotesi in cui (come nella specie) la pena pecuniaria sia di rilevante entita', e la liberta' controllata finisce quindi con l'imporre un carico afflittivo maggiore rispetto alla pena pecuniaria convertita, specie nella parte in cui prescrive, senza possibilita' di deroga, il ritiro del passaporto, con la conseguenza che l'abbiente e il non abbiente sono sottoposti a differenti sanzioni anche se identica e' la loro responsabilita', e a chi svolge la sua normale attivita' lavorativa anche all'estero (come, nella specie, l'autotrasportatore) si impedisce di lavorare, il giudice 'a quo' - a parte l'ambiguita' con cui le suddette censure vengono cumulativamente formulate - non mira alla caducazione 'sic et simpliciter' dell'intero sistema che regola la conversione delle pene pecuniarie, ma - come nella ordinanza di rinvio esplicitamente si afferma - ad ottenere una pronuncia che gli consenta di modulare le prescrizioni della sanzione sostitutiva in funzione delle esigenze lavorative del condannato, senza peraltro indicare attraverso quale manipolazione normativa ed entro quali confini un siffatto potere di articolazione potrebbe essere additivamente costruito dalla Corte. La pluralita` delle soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, e la necessita' di prefigurare una coerente disciplina di dettaglio, coinvolgono quindi aspetti che chiaramente rientrano nella sfera esclusiva della discrezionalita' legislativa, dovendosi altresi' rilevare, in particolare, che, se e' vero che, in base ai principi affermati dalla stessa Corte costituzionale anche con riferimento alla conversione della pena pecuniaria, il massimo privilegio deve essere assegnato al lavoro quale ineludibile strumento di emenda, resta il fatto che le peculiarita' insite in una attivita' lavorativa che comporti frequenti spostamenti all'estero, in tanto possono trovare equilibrato soddisfacimento, in quanto le relative modalita' attuative non finiscano per svuotare integralmente di contenuto la sanzione sostitutiva applicata. Onde l'auspicio che la problematica - non certo di secondaria importanza - posta in risalto dall'autorita' rimettente - trovi risposta in una tempestiva revisione in sede legislativa delle norme impugnate. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 27, primo comma, 3, primo comma, 3, secondo comma, e 4, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., degli artt. 56, 62, 64, 102, 103 e 107, legge 24 novembre 1981, n. 689, e 660 cod. proc. pen.). - In precedenza, con analoga decisione di inammissibilita' su questione concernente anch'essa la determinazione delle modalita' esecutive della sanzione sostitutiva della liberta' controllata, O. n. 147/1989. Sulla importanza del lavoro ai fini rieducativi di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., v. S. n. 131/1979. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 4  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte