Sentenza 119/1994 (ECLI:IT:COST:1994:119)
Massima numero 20564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
23/03/1994; Decisione del
23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Massime associate alla pronuncia:
20563
Titolo
SENT. 119/94 B. PENA - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE PER INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL REO - NORME VIGENTI - APPLICAZIONE DELLE STESSE NEI CASI DI PENE PECUNIARIE DI IMPORTO PARTICOLARMENTE ELEVATO - NON RISPONDENZA AL PRINCIPIO DI INDEROGABILITA' DELLA PENA - FONDAMENTO DELLA CONVERSIONE SUL "DATO OGGETTIVO DELLA INCOLPEVOLE INSOLVENZA" - CONSEGUENTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO SECONDO CHE IL CONDANNATO SIA O MENO PERSONA ABBIENTE - RICHIESTA, IN BASE ALLA DENUNCIATA NECESSITA' DI OPPORTUNE MODIFICHE DEL SISTEMA, DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
SENT. 119/94 B. PENA - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE PER INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL REO - NORME VIGENTI - APPLICAZIONE DELLE STESSE NEI CASI DI PENE PECUNIARIE DI IMPORTO PARTICOLARMENTE ELEVATO - NON RISPONDENZA AL PRINCIPIO DI INDEROGABILITA' DELLA PENA - FONDAMENTO DELLA CONVERSIONE SUL "DATO OGGETTIVO DELLA INCOLPEVOLE INSOLVENZA" - CONSEGUENTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO SECONDO CHE IL CONDANNATO SIA O MENO PERSONA ABBIENTE - RICHIESTA, IN BASE ALLA DENUNCIATA NECESSITA' DI OPPORTUNE MODIFICHE DEL SISTEMA, DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Testo
Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 25, secondo e terzo comma, 27, primo comma, e 3 Cost., nei confronti degli artt. 102, 103 e 107 della legge n. 689 del 1981, e degli artt. 133-bis e 133-ter del codice penale, in relazione all'art. 660 del codice di rito, in quanto la disciplina dettata dai primi in ordine alla conversione della pena pecuniaria, dato il limite massimo posto all'applicazione della misura della liberta' controllata - da cui il condannato potrebbe essere indotto, per beneficiarne, a "far sparire i suoi beni" - e la pratica impossibilita' di usufruire della rateizzazione quando le somme da pagare siano particolarmente elevate, non risulterebbe satisfattiva del principio della inderogabilita' della pena, ed in quanto - per cio' che attiene agli artt. 133-bis e 133-ter - tali disposizioni articolerebbero con tecniche non ottimali il metodo di adeguamento delle pene pecuniarie alle condizioni economiche del reo, non possono essere decise nel merito. Infatti - a parte la genericita' dei quesiti e la vaghezza dei "casi" prospettati - esse si imperniano sulla richiesta di una pronuncia della Corte costituzionale che, limitatamente alle ipotesi di pene pecuniarie di ingente misura, "riadegui" l'intero sistema delle pene pecuniarie, il che presuppone delle scelte discrezionali che solo il legislatore e' abilitato a compiere. Atteso che lo stesso metodo dei "tassi giornalieri di reddito" - nella ordinanza di rimessione particolarmente auspicato - non puo' ritenersi ne' l'unico teoricamente utilizzabile, ne', 'a fortiori' - come anche il giudice 'a quo' mostra del resto di avere avvertito - un meccanismo che la Corte potrebbe iscrivere nel sistema senza sconvolgerlo. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo e terzo comma, 27, primo comma, e 3 Cost., degli artt. 102, 103 e 107, legge 24 novembre 1981, n. 689, e degli artt. 133-bis e 133-ter cod. pen., in relazione all'art. 660 cod. proc. pen.). - Sui "tassi giornalieri di reddito", v. S. n. 131/1979. red.: S.P.
Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 25, secondo e terzo comma, 27, primo comma, e 3 Cost., nei confronti degli artt. 102, 103 e 107 della legge n. 689 del 1981, e degli artt. 133-bis e 133-ter del codice penale, in relazione all'art. 660 del codice di rito, in quanto la disciplina dettata dai primi in ordine alla conversione della pena pecuniaria, dato il limite massimo posto all'applicazione della misura della liberta' controllata - da cui il condannato potrebbe essere indotto, per beneficiarne, a "far sparire i suoi beni" - e la pratica impossibilita' di usufruire della rateizzazione quando le somme da pagare siano particolarmente elevate, non risulterebbe satisfattiva del principio della inderogabilita' della pena, ed in quanto - per cio' che attiene agli artt. 133-bis e 133-ter - tali disposizioni articolerebbero con tecniche non ottimali il metodo di adeguamento delle pene pecuniarie alle condizioni economiche del reo, non possono essere decise nel merito. Infatti - a parte la genericita' dei quesiti e la vaghezza dei "casi" prospettati - esse si imperniano sulla richiesta di una pronuncia della Corte costituzionale che, limitatamente alle ipotesi di pene pecuniarie di ingente misura, "riadegui" l'intero sistema delle pene pecuniarie, il che presuppone delle scelte discrezionali che solo il legislatore e' abilitato a compiere. Atteso che lo stesso metodo dei "tassi giornalieri di reddito" - nella ordinanza di rimessione particolarmente auspicato - non puo' ritenersi ne' l'unico teoricamente utilizzabile, ne', 'a fortiori' - come anche il giudice 'a quo' mostra del resto di avere avvertito - un meccanismo che la Corte potrebbe iscrivere nel sistema senza sconvolgerlo. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo e terzo comma, 27, primo comma, e 3 Cost., degli artt. 102, 103 e 107, legge 24 novembre 1981, n. 689, e degli artt. 133-bis e 133-ter cod. pen., in relazione all'art. 660 cod. proc. pen.). - Sui "tassi giornalieri di reddito", v. S. n. 131/1979. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 3
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte