Ordinanza 121/1994 (ECLI:IT:COST:1994:121)
Massima numero 20367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  23/03/1994;  Decisione del  23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20380  20381  20382


Titolo
ORD. 121/94 A. PROCEDIMENTO CIVILE - RITI DIVERSI DA QUELLO ORDINARIO - RITO CAMERALE - COMPATIBILITA' CON LE ESIGENZE DEL DIRITTO DI AZIONE E DI DIFESA - CONDIZIONE NECESSARIA - GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO.

Testo
Il rito ordinario non e' l'unico idoneo a soddisfare le esigenze del diritto delle parti ad agire e difendersi in giudizio, dovendo ritenersi che anche il rito camerale assicuri sufficienti garanzie, ove la sua previsione non sia accompagnata da esplicite limitazioni della possibilita' di contraddittorio. - v. S. nn. 543/1989, 573/1989. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte