Ordinanza 121/1994 (ECLI:IT:COST:1994:121)
Massima numero 20382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  23/03/1994;  Decisione del  23/03/1994
Deposito del 31/03/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Massime associate alla pronuncia:  20367  20380  20381


Titolo
ORD. 121/94 D. PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NECESSITA' SOLO NELL'IPOTESI IN CUI NESSUNA DELLE POSSIBILI INTERPRETAZIONI DELLA LEGGE SIA CONFORME AI PRINCIPI COSTITUZIONALI - GIUSTIFICAZIONE - OBBLIGO, PER I GIUDICI, DI SCEGLIERE, FRA LE PIU' POSSIBILI, L'INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE.

Testo
Posto che compito dei giudici e' quello di interpretare le norme di cui devono fare applicazione, di fronte a piu' possibili interpretazioni di un sistema normativo, essi sono tenuti a scegliere quella che risulti conforme alla Costituzione; con la conseguenza che la dichiarazione di illegittimita' costituzionale costituisce soluzione obbligata solo nell'ipotesi in cui tutte le possibili interpretazioni delle norme denunciate, inquadrate nel rimanente sistema, dovessero risultare, in sede di concreta applicazione, in contrasto con i principi costituzionali. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte