Ordinanza 242/2021 (ECLI:IT:COST:2021:242)
Massima numero 44341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
25/11/2021; Decisione del
25/11/2021
Deposito del 13/12/2021; Pubblicazione in G. U. 15/12/2021
Massime associate alla pronuncia:
44342
Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenuti condannati per uno dei reati c.d. ostativi (art. 4-bis, comma 1, ordin. penit.) - Necessaria collaborazione con la giustizia - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa, del divieto convenzionale di trattamenti disumani o degradanti e del diritto all'equo processo - Omessa descrizione della fattispecie concreta, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Richiesta di intervento implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 167002).
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenuti condannati per uno dei reati c.d. ostativi (art. 4-bis, comma 1, ordin. penit.) - Necessaria collaborazione con la giustizia - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa, del divieto convenzionale di trattamenti disumani o degradanti e del diritto all'equo processo - Omessa descrizione della fattispecie concreta, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Richiesta di intervento implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 167002).
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Messina in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 6 CEDU - degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter ordin. penit., che precludono l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per i reati c.d. ostativi, i quali non abbiano collaborato con la giustizia. L'ordinanza di rimessione risulta priva di una qualunque descrizione della concreta fattispecie posta ad oggetto del giudizio principale e prospetta la integrale ablazione (per qualunque reato, tra quelli ricompresi nell'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., e per qualunque beneficio penitenziario) della presunzione di pericolosità connessa all'atteggiamento non collaborativo del condannato, basandosi sulla motivazione di provvedimenti che, al contrario, hanno censurato solo il carattere assoluto della presunzione medesima, e solo in relazione al permesso premio. Inoltre, l'intervento richiesto comporterebbe una vera e propria novità di sistema e si collocherebbe al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, richiedendo il più ampio ricorso all'esercizio della discrezionalità legislativa. (Precedente: S. 253/2019 - mass. 41928).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Messina in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 6 CEDU - degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter ordin. penit., che precludono l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per i reati c.d. ostativi, i quali non abbiano collaborato con la giustizia. L'ordinanza di rimessione risulta priva di una qualunque descrizione della concreta fattispecie posta ad oggetto del giudizio principale e prospetta la integrale ablazione (per qualunque reato, tra quelli ricompresi nell'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., e per qualunque beneficio penitenziario) della presunzione di pericolosità connessa all'atteggiamento non collaborativo del condannato, basandosi sulla motivazione di provvedimenti che, al contrario, hanno censurato solo il carattere assoluto della presunzione medesima, e solo in relazione al permesso premio. Inoltre, l'intervento richiesto comporterebbe una vera e propria novità di sistema e si collocherebbe al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, richiedendo il più ampio ricorso all'esercizio della discrezionalità legislativa. (Precedente: S. 253/2019 - mass. 41928).
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 4
co. 1
legge
26/07/1975
n. 354
art. 58
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 3
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6