Sentenza 124/1994 (ECLI:IT:COST:1994:124)
Massima numero 20318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
24/03/1994; Decisione del
24/03/1994
Deposito del 07/04/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Titolo
SENT. 124/94 A. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - RIORDINAMENTO OPERATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 270 DEL 1993 - RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO E DELLE COMPETENZE DEGLI ISTITUTI - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI FISSATI DALLA LEGGE DI DELEGAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 124/94 A. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - RIORDINAMENTO OPERATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 270 DEL 1993 - RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO E DELLE COMPETENZE DEGLI ISTITUTI - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI FISSATI DALLA LEGGE DI DELEGAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 1 della legge n. 421 del 1992 ha conferito al Governo un'ampia e articolata delega in materia sanitaria, finalizzata non soltanto al consolidamento delle funzioni trasferite alle regioni e alle province autonome, ma anche a generali obiettivi di efficienza del sistema, di ottimizzazione dell'impiego delle risorse destinate al S.S.N., e di contenimento della spesa pubblica; deve, percio', escludersi che il legislatore delegato abbia esorbitato dai limiti dei poteri conferitigli, quando - con il decreto legislativo n. 270 del 1993 - ha ridefinito la fisionomia degli istituti zooprofilattici sperimentali, tenendo conto che essi operano in ambiti nei quali convergono non solo interessi di regioni e province autonome in materia di igiene e sanita' veterinaria, ma anche interessi di carattere nazionale, conseguenti, oltretutto, all'adempimento di obblighi internazionali e comunitari. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 1, commi primo e quinto, 2, commi primo e secondo, 3, commi secondo e quarto, e 5, comma primo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 1, comma primo, lett. h) e z), della legge delega n. 421 del 1992). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 1 della legge n. 421 del 1992 ha conferito al Governo un'ampia e articolata delega in materia sanitaria, finalizzata non soltanto al consolidamento delle funzioni trasferite alle regioni e alle province autonome, ma anche a generali obiettivi di efficienza del sistema, di ottimizzazione dell'impiego delle risorse destinate al S.S.N., e di contenimento della spesa pubblica; deve, percio', escludersi che il legislatore delegato abbia esorbitato dai limiti dei poteri conferitigli, quando - con il decreto legislativo n. 270 del 1993 - ha ridefinito la fisionomia degli istituti zooprofilattici sperimentali, tenendo conto che essi operano in ambiti nei quali convergono non solo interessi di regioni e province autonome in materia di igiene e sanita' veterinaria, ma anche interessi di carattere nazionale, conseguenti, oltretutto, all'adempimento di obblighi internazionali e comunitari. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 1, commi primo e quinto, 2, commi primo e secondo, 3, commi secondo e quarto, e 5, comma primo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 1, comma primo, lett. h) e z), della legge delega n. 421 del 1992). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 1
co. 1 lett. h)
legge 23/10/1992
n. 421
art. 1
co. 1 lett. z)