Sentenza 124/1994 (ECLI:IT:COST:1994:124)
Massima numero 20352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
24/03/1994; Decisione del
24/03/1994
Deposito del 07/04/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Titolo
SENT. 124/94 C. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - RIORDINAMENTO OPERATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 270 DEL 1993 - RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO E DELLE COMPETENZE DEGLI ISTITUTI - DENUNCIATA LESIONE DI COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 124/94 C. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - RIORDINAMENTO OPERATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 270 DEL 1993 - RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO E DELLE COMPETENZE DEGLI ISTITUTI - DENUNCIATA LESIONE DI COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 ridefinisce l'assetto e le competenze degli istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito di una nuova articolazione delle competenze statali e regionali giustificata dagli interessi nazionali afferenti alle attivita' dei suddetti istituti e dai correlativi obblighi di attuazione delle norme comunitarie; tale intervento non e' censurabile sotto il profilo della lesione di competenze trasferite o delegate alle regioni e alle province autonome, tenuto anche conto che allo Stato restavano gia' in precedenza riservate rilevanti funzioni zooprofilattiche e sanitarie, e che la nuova normativa esplicita e garantisce il rapporto di strumentalita' degli istituti non solo rispetto allo Stato, ma anche rispetto alle regioni e province autonome, ai cui servizi veterinari sono assicurate le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessaria. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1, commi primo, terzo e quarto, del decreto legislativo n. 270 del 1993, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., ed agli artt. 8, n. 21; 9, n. 10; e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - Sulla diversita' di ambito della zootecnia rispetto alla zooprofilassi, v. S. n. 123/1992. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 ridefinisce l'assetto e le competenze degli istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito di una nuova articolazione delle competenze statali e regionali giustificata dagli interessi nazionali afferenti alle attivita' dei suddetti istituti e dai correlativi obblighi di attuazione delle norme comunitarie; tale intervento non e' censurabile sotto il profilo della lesione di competenze trasferite o delegate alle regioni e alle province autonome, tenuto anche conto che allo Stato restavano gia' in precedenza riservate rilevanti funzioni zooprofilattiche e sanitarie, e che la nuova normativa esplicita e garantisce il rapporto di strumentalita' degli istituti non solo rispetto allo Stato, ma anche rispetto alle regioni e province autonome, ai cui servizi veterinari sono assicurate le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessaria. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1, commi primo, terzo e quarto, del decreto legislativo n. 270 del 1993, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., ed agli artt. 8, n. 21; 9, n. 10; e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - Sulla diversita' di ambito della zootecnia rispetto alla zooprofilassi, v. S. n. 123/1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte