Sentenza 124/1994 (ECLI:IT:COST:1994:124)
Massima numero 20353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
24/03/1994; Decisione del
24/03/1994
Deposito del 07/04/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Titolo
SENT. 124/94 D. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - RIORDINAMENTO OPERATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 270 DEL 1993 - COMPITI AFFIDATI AGLI ISTITUTI - INDIVIDUAZIONE RISERVATA ESCLUSIVAMENTE A FONTI STATALI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 124/94 D. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - RIORDINAMENTO OPERATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 270 DEL 1993 - COMPITI AFFIDATI AGLI ISTITUTI - INDIVIDUAZIONE RISERVATA ESCLUSIVAMENTE A FONTI STATALI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La definizione dei compiti degli istituti zooprofilattici sperimentali, attenendo ad ambiti nei quali confluiscono interessi nazionali e regionali, spetta alla legge dello Stato, ed e' legittimo che quest'ultima indichi le competenze degli istituti stessi senza specificare se esse attengano all'ambito regionale o statale (problema che spettera' piuttosto all'interprete risolvere) e che demandi ad un regolamento ministeriale il coordinamento dei compiti nuovi con quelli gia' previsti da altre leggi statali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1, commi quarto e quinto, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., ed agli artt. 8, n. 21; 9, n. 10; e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). red.: L.I. rev.: S.P.
La definizione dei compiti degli istituti zooprofilattici sperimentali, attenendo ad ambiti nei quali confluiscono interessi nazionali e regionali, spetta alla legge dello Stato, ed e' legittimo che quest'ultima indichi le competenze degli istituti stessi senza specificare se esse attengano all'ambito regionale o statale (problema che spettera' piuttosto all'interprete risolvere) e che demandi ad un regolamento ministeriale il coordinamento dei compiti nuovi con quelli gia' previsti da altre leggi statali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1, commi quarto e quinto, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., ed agli artt. 8, n. 21; 9, n. 10; e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte