Sentenza 124/1994 (ECLI:IT:COST:1994:124)
Massima numero 20354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
24/03/1994; Decisione del
24/03/1994
Deposito del 07/04/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Titolo
SENT. 124/94 E. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - RIORDINAMENTO OPERATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 270 DEL 1993 - ATTIVITA' DI RICERCA, VERIFICA, STUDIO E RACCORDO DA PARTE DEGLI ISTITUTI - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELLA SANITA' DEL POTERE DI PROMUOVERLE - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 124/94 E. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - RIORDINAMENTO OPERATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 270 DEL 1993 - ATTIVITA' DI RICERCA, VERIFICA, STUDIO E RACCORDO DA PARTE DEGLI ISTITUTI - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELLA SANITA' DEL POTERE DI PROMUOVERLE - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, stabilendo che il Ministro della sanita' promuova attivita' di ricerca, verifica, studio e raccordo da parte degli istituti zooprofilattici, attribuisce al suddetto Ministro competenze amministrative sufficientemente definite nell'oggetto e nel contenuto, correlate non solo alla funzione di coordinamento tecnico-funzionale (contestualmente affidata allo Stato) ma anche ad aree di attivita' che assumono rilievo sul piano dell'interesse nazionale e internazionale; cio' non implica lesione delle competenze delle regioni e delle province autonome, in quanto non incide sulle prestazioni e sulla collaborazione tecnico-scientifica che gli istituti stessi sono tenuti a garantire ai servizi veterinari regionali, provinciali e delle u.s.l.. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, commi secondo e quinto, del decreto legislativo n. 270 del 1993, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., ed agli artt. 8, n. 21; 9, n. 10; e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, stabilendo che il Ministro della sanita' promuova attivita' di ricerca, verifica, studio e raccordo da parte degli istituti zooprofilattici, attribuisce al suddetto Ministro competenze amministrative sufficientemente definite nell'oggetto e nel contenuto, correlate non solo alla funzione di coordinamento tecnico-funzionale (contestualmente affidata allo Stato) ma anche ad aree di attivita' che assumono rilievo sul piano dell'interesse nazionale e internazionale; cio' non implica lesione delle competenze delle regioni e delle province autonome, in quanto non incide sulle prestazioni e sulla collaborazione tecnico-scientifica che gli istituti stessi sono tenuti a garantire ai servizi veterinari regionali, provinciali e delle u.s.l.. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, commi secondo e quinto, del decreto legislativo n. 270 del 1993, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., ed agli artt. 8, n. 21; 9, n. 10; e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte