Sentenza 124/1994 (ECLI:IT:COST:1994:124)
Massima numero 20356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
24/03/1994; Decisione del
24/03/1994
Deposito del 07/04/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Titolo
SENT. 124/94 G. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - RIORDINAMENTO OPERATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 270 DEL 1993 - NUOVI CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI - PREVISTO ADEGUAMENTO DEI RELATIVI STATUTI ALLE NUOVE DISPOSIZIONI - ASSERITA VIOLAZIONE DI COMPETENZE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 124/94 G. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - RIORDINAMENTO OPERATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 270 DEL 1993 - NUOVI CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI - PREVISTO ADEGUAMENTO DEI RELATIVI STATUTI ALLE NUOVE DISPOSIZIONI - ASSERITA VIOLAZIONE DI COMPETENZE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' ritenersi lesivo delle competenze legislative regionali che gli artt. 3 e 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 disciplinino l'organizzazione degli istituti zooprofilattici secondo criteri di uniformita' e rimettano agli stessi istituti la potesta' di adeguare i loro statuti - entro un termine stabilito - alle nuove disposizioni, riservando nel contempo il potere di approvarli alle regioni in cui gli istituti hanno sede. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 3, commi primo, quinto e sesto, e 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., ed agli artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). red.: L.I. rev.: S.P.
Non puo' ritenersi lesivo delle competenze legislative regionali che gli artt. 3 e 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 disciplinino l'organizzazione degli istituti zooprofilattici secondo criteri di uniformita' e rimettano agli stessi istituti la potesta' di adeguare i loro statuti - entro un termine stabilito - alle nuove disposizioni, riservando nel contempo il potere di approvarli alle regioni in cui gli istituti hanno sede. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 3, commi primo, quinto e sesto, e 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., ed agli artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte