Sentenza 124/1994 (ECLI:IT:COST:1994:124)
Massima numero 20359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
24/03/1994; Decisione del
24/03/1994
Deposito del 07/04/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Titolo
SENT. 124/94 L. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - RIORDINAMENTO OPERATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 270 DEL 1993 - REQUISITI MINIMI (STRUTTURALI E TECNOLOGICI) E CRITERI ORGANIZZATIVI CUI GLI ISTITUTI DEVONO CONFORMARSI - DETERMINAZIONE CON ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO POTERE AL MINISTRO DELLA SANITA' - DIFETTO DEI REQUISITI DI FORMA E DI SOSTANZA PROPRI DELLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 124/94 L. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - RIORDINAMENTO OPERATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 270 DEL 1993 - REQUISITI MINIMI (STRUTTURALI E TECNOLOGICI) E CRITERI ORGANIZZATIVI CUI GLI ISTITUTI DEVONO CONFORMARSI - DETERMINAZIONE CON ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO POTERE AL MINISTRO DELLA SANITA' - DIFETTO DEI REQUISITI DI FORMA E DI SOSTANZA PROPRI DELLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 2, comma primo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, non soddisfa i requisiti di forma e di sostanza cui e' soggetta la funzione di indirizzo e coordinamento, giacche' attribuisce l'esercizio di essa al Ministro della sanita' (anziche' al Consiglio dei ministri) e senza predeterminazione legislativa dei principi cui il Governo deve attenersi. Pertanto, il suddetto articolo e' costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui dispone che, con atto di indirizzo e coordinamento, il Ministro della sanita' determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti zooprofilattici devono conformarsi. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 2, comma primo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, non soddisfa i requisiti di forma e di sostanza cui e' soggetta la funzione di indirizzo e coordinamento, giacche' attribuisce l'esercizio di essa al Ministro della sanita' (anziche' al Consiglio dei ministri) e senza predeterminazione legislativa dei principi cui il Governo deve attenersi. Pertanto, il suddetto articolo e' costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui dispone che, con atto di indirizzo e coordinamento, il Ministro della sanita' determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti zooprofilattici devono conformarsi. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte