Sentenza 124/1994 (ECLI:IT:COST:1994:124)
Massima numero 20360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
24/03/1994; Decisione del
24/03/1994
Deposito del 07/04/1994; Pubblicazione in G. U. 13/04/1994
Titolo
SENT. 124/94 M. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - RIORDINAMENTO OPERATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 270 DEL 1993 - NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DI CIASCUN ISTITUTO DA PARTE DELLA REGIONE INTERESSATA - NECESSITA' DI INTESA CON LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME - INCONGRUO COINVOLGIMENTO DI ESSA IN SCELTE RIGUARDANTI LA SINGOLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 124/94 M. SANITA' PUBBLICA - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - RIORDINAMENTO OPERATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 270 DEL 1993 - NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DI CIASCUN ISTITUTO DA PARTE DELLA REGIONE INTERESSATA - NECESSITA' DI INTESA CON LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME - INCONGRUO COINVOLGIMENTO DI ESSA IN SCELTE RIGUARDANTI LA SINGOLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome costituisce sede privilegiata del confronto e della negoziazione politica fra lo Stato e le regioni, sicche' e' incongruo prevederne il coinvolgimento in scelte riguardanti la singola regione interessata. Pertanto, l'art. 3, comma terzo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e' costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui richiede per la nomina del direttore generale dell'istituto zooprofilattico l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. red.: L.I. rev.: S.P.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome costituisce sede privilegiata del confronto e della negoziazione politica fra lo Stato e le regioni, sicche' e' incongruo prevederne il coinvolgimento in scelte riguardanti la singola regione interessata. Pertanto, l'art. 3, comma terzo, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e' costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui richiede per la nomina del direttore generale dell'istituto zooprofilattico l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte